Via libera al Take Away dopo le ore 18 per i bar in zona gialla e aggiornamento fasce di rischio
Con circolare n. 0033694 dello scorso 7 maggio, il Ministero dell’Interno (contrariamente a quanto sostenuto con una precedente circolare dello scorso 24 aprile), ha affermato che, alla luce della portata di carattere generale e innovativo delle previsioni di cui all’art. 4, comma 1, del D.L. n. 52/2021, c.d. “Riaperture” (cfr. news FIPE), in ordine alla riapertura delle attività dei servizi di ristorazione all’aperto svolte in zona gialla, non debba più trovare applicazione l’obbligo di sospendere il servizio d’asporto alle ore 18.00 imposto ai bar, pub, birrerie, caffetterie, enoteche (codice ATECO 56.3) ai sensi dell’art. 27, comma 2, ultimo periodo, del DPCM dello scorso 2 marzo 2021.
Tali imprese, pertanto, al pari degli altri esercizi di ristorazione, possono proseguire l’attività d’asporto anche oltre le ore 18.00, nel rispetto dei vigenti limiti orari agli spostamenti (allo stato, dalle 5.00 alle 22.00).
L’obbligo di sospendere il servizio d’asporto alle ore 18.00 sembra restare invece confermato per quegli esercizi con codice ATECO prevalente 56.3 situati in Regioni collocate nelle zone arancione e rossa, atteso che:
- la circolare in commento si riferisce espressamente ai soli soggetti che svolgono tale attività in zona gialla;
- i servizi di ristorazione nelle zone arancione e rossa continuano a esser disciplinati, rispettivamente, dagli artt. 37 e 46 del DPCM del 2 marzo 2021 (che, per l’appunto, prevedono che per i bar e gli altri esercizi sopra indicati l’asporto sia consentito esclusivamente fino alle ore 18.00).
Con la stessa nota, inoltre, il Viminale tiene a precisare che, tuttavia, restano comunque oggetto di divieto, ai sensi dell’art. 27, commi 1 e 2 del DPCM del 2 marzo 2021:
- sia il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico dopo le ore 18.00;
- sia la consumazione sul posto o nelle adiacenze dei pubblici esercizi, in qualsiasi orario.
Si coglie l’occasione per informare che con le Ordinanze del 7 maggio 2021 il Ministero della Salute ha disposto, con efficacia a partire da oggi, 10 maggio 2021, il passaggio dalla zona rossa alla zona arancione per la Regione Valle d’Aosta, fino al 23 maggio p.v., e dalla zona arancione alla zona gialla delle Regioni Basilicata, Calabria e Puglia. E’ confermata altresì, fino al 24 maggio 2021 la collocazione della Sicilia in zona arancione.
Si ricorda che, ai sensi dell’ Ordinanza del 30 aprile 2021, la Regione Sardegna si colloca in zona arancione fino al 16 maggio p.v. (cfr. news Fipe).
Allo stato, sul territorio nazionale la situazione complessiva prevede:
- in zona bianca: Nessuna Regione
- in zona gialla: Abruzzo, Basilicata, Bolzano, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana, Trento, Umbria e Veneto.
- in zona arancione: Valle d’Aosta, Sardegna e Sicilia.
- in zona rossa: Nessuna Regione
Con riferimento alle misure restrittive applicabili, nelle diverse zone di rischio, alle imprese del settore dei Pubblici Esercizi, si ricorda che il D.L. c.d. “Riaperture” (cfr. news Fipe) ha solo parzialmente modificato la disciplina applicabile in zona gialla e mantenuto invariata quella già prevista con il DPCM del 2 marzo 2021 (cfr. news Fipe) per le zone bianca, arancione e rossa (cfr. FAQ Fipe, e relativo aggiornamento).
Al riguardo, consulta il nostro specchietto illustrativo e per maggiori informazioni contatta la nostra Associazione territoriale a te più vicina!