Regolamento Ristoranti

Art.1
Denominazione e durata

  1. È costituito il Coordinamento dei ristoranti italiani all’estero di FIPE (di seguito Coordinamento) come espressione delle attività di Ristorazione italiana autentica situate all’estero.
  2. Il Coordinamento ha sede in Roma presso la “Federazione Italiana Pubblici Esercizi” (in sigla “FIPE”).
  3. Il Coordinamento, mantenendo la propria autonomia organizzativa e amministrativa nello svolgimento dell’attività nel settore di propria competenza, aderisce alla “Federazione Italiana Pubblici Esercizi”. Potrà, inoltre, avvalersi dell’assistenza di FIPE per le attività di rappresentanza, di tutela della categoria e degli interessi degli aderenti e delle società ad essa collegate per la gestione di rapporti di partnership con imprese esterne al Coordinamento
  4. Il Coordinamento è apartitico e non ha fini di lucro.
  5. Il Coordinamento ha durata illimitata, può essere sciolto su istanza dei due terzi dell’Assemblea.

Art.2
Finalità

  1. Il Coordinamento ha la finalità di diffondere la cultura della Ristorazione italiana nel mondo ed ampliare la rete dei ristoranti italiani autentici all’estero.
  2. Il Coordinamento si prefigge, inoltre, di:
    a) svolgere, in stretto coordinamento con la Federazione, un ruolo di rappresentanza delle istanze dei ristoranti italiani all’estero nei rapporti con le istituzioni nazionali;
    b) valorizzare la Ristorazione italiana nel mondo contrastando l’italian sounding ed i prodotti fake italian;
    c) contribuire allo sviluppo della professionalità della Ristorazione italiana all’estero attraverso la proposizione, la promozione e la diffusione di politiche mirate di formazione ed aggiornamento
    professionale;
    d) facilitare l’accesso ai ristoranti italiani all’estero a programmi di supporto;
    e) individuare sistemi di certificazione delle competenze;
    f) fornire assistenza tecnica e sostenere lo sviluppo delle imprese della Ristorazione italiana autentica situate all’estero;
    g) contribuire alla realizzazione ed alla divulgazione di studi, ricerche, momenti di confronto pubblico, forum, seminari di studi o iniziative similari su temi economici e sociali e sulle criticità del comparto rappresentato;
    h) creare una Community di decision maker per dar vita ad una rete privilegiata per il confronto, scambio, sostegno e sviluppo della Ristorazione italiana autentica all’estero;
    i) facilitare la conoscenza delle imprese italiane della ristorazione, del settore agroalimentare e vitivinicolo per valorizzare il territorio italiano;
    j) contribuire alla corretta definizione del ristorante italiano autentico e del servizio c.d. all’italiana;
    k) tenere costantemente aggiornati i ristoranti italiani all’estero sulle evoluzioni della cucina italiana e sulla produzione italiana di qualità.

ART.3

Composizione del Coordinamento

  1. Il Coordinamento è composto da ristoranti italiani situati all’estero.
  2. Possono aderire al Coordinamento i ristoranti italiani in possesso della certificazione “Ospitalità italiana” o altra certificazione coerente con i requisiti di Ospitalità Italiana riconosciuta da FIPE.
  3. I ristoranti italiani situati all’estero non ancora in possesso di una delle certificazioni di cui al comma 2 potranno aderire previo esame di un Comitato di valutazione istituito in seno a Fipe che si ispirerà ai requisiti essenziali del disciplinare di certificazione “Ospitalità italiana” in termini di tipologia della cucina, competenze del personale e utilizzo dei prodotti italiani.
  4. Ogni ristorante verrà rappresentato, in seno al Coordinamento, dal titolare, socio o un delegato.

ART.4
Ammissione

  1. L’adesione al Coordinamento è libera e volontaria.
  2. L’ammissione al Coordinamento avviene su domanda sottoscritta dal richiedente, con dimostrazione di possedere tutti i requisiti di cui all’art. 3 del presente Regolamento ed accettare le disposizioni ivi contenute.
  3. Competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Comitato di valutazione, composto da 3 rappresentanti FIPE.
  4. Il Comitato, a suo insindacabile giudizio, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti di cui al comma 3 delibera l’ammissione dell’impresa al Coordinamento.
  5. L’ammissione dei ristoranti italiani all’estero al Coordinamento presuppone la piena accettazione dello spirito e della lettera delle norme dello statuto FIPE.

ART.5
Recesso ed esclusione

  1. Ogni Aderente può esercitare il diritto di recesso dandone formale comunicazione all’Assemblea.
  2. L’Assemblea può deliberare l’esclusione dei ristoranti italiani all’estero, in seguito:
    a) alla perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione a termini del precedente articolo 4;
    b) a gravi contrasti con gli indirizzi di politica generale dettati da FIPE o dai competenti organi del Coordinamento;
    c) a grave e ripetuta violazione delle norme del presente Regolamento;
    d) alla contemporanea appartenenza ad altre Associazioni o Gruppi sindacali concorrenziali.

ART.6
Organi del coordinamento

  1. Sono Organi del Coordinamento:
    a) l’Assemblea
    b) il Consiglio Direttivo
    c) il Presidente

ART. 7
Assemblea – Composizione

  1. L’Assemblea è l’organo deliberante del Coordinamento, ed è costituita da tutti gli Aderenti e le sue deliberazioni, prese in conformità del presente Regolamento, obbligano tutti gli Aderenti, ancorché assenti, non intervenuti o dissenzienti.
  2. Gli Aderenti possono farsi rappresentare in Assemblea con delega scritta da altri Aderenti.
  3. Ogni Aderente non può essere portatore di più di due deleghe.

ART. 8
Assemblea – Competenze

  1. L’Assemblea:
    a) elegge ogni due anni, tra i suoi componenti, il Presidente ed il Consiglio Direttivo;
    b) approva le modifiche al presente Regolamento;
    c) stabilisce gli indirizzi di promozione e valorizzazione della Ristorazione italiana all’estero;
    d) detta i criteri di azione del Coordinamento;
    e) delibera su ogni altro argomento di particolare importanza che si riterrà di sottoporre ad essa;
    f) delibera lo scioglimento del Coordinamento.

ART. 9

Assemblea – Convocazione e svolgimento

  1. L’Assemblea viene convocata dal Presidente, almeno una volta l’anno, tramite posta elettronica almeno 10 (dieci) giorni prima del giorno fissato per l’adunanza.
  2. L’Assemblea potrà essere tenuta anche a mezzo di videoconferenza purché sia garantita l’attiva partecipazione di tutti gli aderenti.
  3. L’avviso di convocazione deve contenere: l’ordine del giorno, l’indicazione del luogo, del giorno, mese, anno e dell’ora dell’adunanza, il numero degli eventuali voti assembleari attribuiti ad ogni Aderente, nonché le indicazioni relative alla eventuale seconda convocazione.
  4. In caso di urgenza l’Assemblea può essere convocata in via telematica o con PEC o in altro modo idoneo con preavviso di almeno 5 giorni.
  5. L’Assemblea può essere convocata anche su richiesta del Presidente di FIPE.
  6. L’Assemblea di volta in volta nomina nel proprio seno il Presidente della riunione, ed il Segretario, che può
    essere scelto anche tra persone estranee ai componenti dell’Assemblea.

ART. 10
Assemblea – Validità

  1. L’Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la metà più uno dei voti degli Aderenti ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Aderenti presenti.
  2. Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate a maggioranza dei voti qualunque sia il numero dei votanti, salvo le deliberazioni delle modifiche del Regolamento e dello scioglimento del Coordinamento per le quali occorre il voto favorevole dei due terzi degli Aderenti.
  3. Le deliberazioni in materia di elezioni degli organi sociali, sono prese a scrutinio segreto. Solo in caso di unanimità si può deliberare con voto palese.
  4. Alle elezioni del Presidente e delle eventuali cariche sociali, in caso di parità di voto si procederà a ballottaggio e, successivamente in caso di ulteriore parità, si intenderà eletto il candidato con la maggiore anzianità di adesione al Coordinamento.

ART. 11
Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente del Coordinamento, che lo presiede, e da 15 fino ad un massimo di 20 consiglieri eletti dall’Assemblea, in proporzione al numero di ristoranti aderenti. Non può essere eletto nel Consiglio Direttivo più di un rappresentante dello stesso ristorante italiano all’estero; sono esclusi i cooptati che non sono considerati rappresentanti dello stesso ristorante italiano all’estero. Nel caso di più ristoranti italiani all’estero, facenti capo a un unico rappresentante, la candidatura al Consiglio Direttivo potrà essere espressa per un solo ristorante.
  2. Il Consiglio Direttivo:
  3. provvede all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea;
  4. elabora gli indirizzi generali, le iniziative ed i progetti per l’attuazione delle finalità del Coordinamento;
  5. elabora e predispone le modifiche al presente regolamento da sottoporre all’Assemblea.
  6. nomina, su proposta del Presidente, il Vice Presidente, tra i suoi componenti. Allo stesso modo può revocare la nomina;
  7. fissa la data ed il luogo di convocazione dell’Assemblea.
  8. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, ed è convocato con preavviso di almeno 5 giorni in via telematica o via PEC o in altro modo idoneo.
  9. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide allorché siano presenti (anche in video conferenza) almeno un terzo dei componenti il Consiglio stesso.
  10. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei presenti (anche in video conferenza); ciascun componente ha diritto ad un voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Non sono ammesse deleghe.
  11. Decade dalla carica, il consigliere che senza giustificato motivo, sia risultato assente per due sedute consecutive alle riunioni del Consiglio Direttivo. Il componente del Consiglio Direttivo che cessi di ricoprire l’incarico all’interno del ristorante italiano all’estero, decade automaticamente dalla carica di Consigliere del Coordinamento. In caso di decadenza di un componente del Consiglio, subentrerà il primo dei non eletti ed in mancanza si procederà, su proposta del Presidente, per cooptazione.
  12. I componenti del Consiglio Direttivo non sono eleggibili per più di due mandati consecutivi.
  13. Il Consiglio Direttivo inoltre può cooptare, su proposta del Presidente, persone particolarmente esperte, in grado di contribuire al raggiungimento dei fini istituzionali del Coordinamento, in numero non superiore a
  14. I cooptati divengono consiglieri a tutti gli effetti aventi gli stessi diritti degli eletti.

ART. 12
Presidente

  1. Il Presidente viene eletto dall’Assemblea e dura in carica per 2 anni.
  2. Il Presidente:
    a) ha la rappresentanza del Coordinamento;
    b) attua le deliberazioni degli Organi;
    c) può esercitare in caso di necessità e urgenza i poteri dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, salvo ratifica successiva da parte dello stesso;
    d) propone al Consiglio Direttivo la nomina del Vice-Presidente, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Allo stesso modo può proporre la revoca;
    e) può conferire deleghe specifiche a componenti del Consiglio Direttivo per iniziative o progetti particolari nonché indire la costituzione di Coordinamenti territoriali.
  3. Il Presidente deve trasmettere al Presidente FIPE il presente Regolamento per la ratifica e deve comunicare alla Federazione qualsiasi iniziativa e/o attività che il Coordinamento intenda promuovere.
  4. La carica di Presidente è incompatibile con incarichi di carattere politico accompagnati da funzioni di governo a livello delle amministrazioni pubbliche territoriali, centrali e locali e con mandati parlamentari o incarichi di partito.
  5. Le cariche elettive sono incompatibili con altre cariche sociali in associazioni, Federazioni, Confederazioni aventi gli stessi fini istituzionali di FIPE. Non sussiste l’incompatibilità con le cariche attribuite in virtù di una rappresentanza istituzionalmente riconosciuta dal Coordinamento.
  6. Può ricoprire la carica di Presidente del Coordinamento solamente chi ricopra la qualità di titolare e/o amministratore del Ristorante italiano all’estero.

Art. 13
Rinvio

  1. Per tutto quanto non contemplato nel presente Regolamento si applicano, ove compatibili, le norme del Regolamento e dello Statuto di FIPE.
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