Art.1
Denominazione e durata

  1. È costituito, ai sensi dell’art. 43 dello Statuto di FIPE, il Gruppo Giovani Imprenditori (di seguito Gruppo) come espressione dei Giovani Imprenditori associati che non abbiano compiuto il 42° anno di età.
  2. Il Gruppo ha sede presso la FIPE, è apartitico e non ha fini di lucro. Può aderire agli organismi nazionali o internazionali, non in contrasto con FIPE, aventi per scopo lo sviluppo delle politiche relative all’imprenditoria giovanile.
  3. Il Gruppo ha durata illimitata, può essere sciolto dal Presidente Federale, secondo quanto previsto dall’art. 8 comma 3 del Regolamento interno FIPE, o in seguito alla modifica straordinaria dello Statuto Fipe che ne prevede la costituzione.

Art.2
Finalità

  1. Il Gruppo, è l’organismo preposto a concorrere, per i particolari profili dell’imprenditoria giovanile nell’universo dei pubblici esercizi e valorizzandone gli apporti specifici, alla forza organizzativa e all’efficacia propositiva della Federazione.
  2. Il Gruppo, quale soggetto politico orientato allo sviluppo delle imprese e delle attività professionali nel sistema economico, d’intesa con i competenti Organi Federali, si prefigge di:

    a) promuovere la crescita professionale dei giovani imprenditori dei pubblici esercizi;
    b) promuovere ed attuare, previa approvazione degli Organi Federali, iniziative a sostegno delle strategie evolutive del settore dei pubblici esercizi;
    c) sostenere l’affermazione dei giovani imprenditori dei pubblici esercizi negli ambiti sociali ed istituzionali;
    d) promuovere e curare la partecipazione attiva dei propri rappresentanti alle iniziative e agli organismi di FIPE e del Gruppo Giovani di Confcommercio Nazionale;
    e) stimolare nei Giovani Imprenditori del settore lo spirito associativo anche attraverso programmi di formazione politico – sindacale e professionale;
    f) contribuire allo sviluppo della professionalità dei pubblici esercizi attraverso la proposizione, la promozione e la diffusione di programmi mirati di formazione ed aggiornamento professionale e sindacale;
    g) promuovere, d’intesa con le Organizzazioni territoriali aderenti, la costituzione dei Gruppi Territoriali Giovani Imprenditori FIPE;
    h) coadiuvare il sistema associativo Fipe-Confcommercio nelle attività di proselitismo di nuovi soci giovani imprenditori;
    i) contribuire alla realizzazione ed alla divulgazione di studi, ricerche, momenti di confronto pubblico, forum, seminari di studi o iniziative similari su temi economici e sociali sulle criticità dell’imprenditoria giovanile di generale interesse, nazionale, europeo, e internazionale.

ART.3
Composizione del Gruppo Nazionale

  1. Il Gruppo è composto da giovani titolari, o soci, di imprese associate che non abbiano compiuto il 42° anno di età al 1°gennaio dell’anno in corso.
  2. Possono aderire al Gruppo i giovani imprenditori titolari, o soci, di imprese associate, designati dalle Organizzazioni territoriali e i presidenti dei Gruppi Giovani Imprenditori FIPE territoriali, laddove costituiti, ma solo dopo il riconoscimento ufficiale da parte del Gruppo nazionale.
  3. Ogni Associazione territoriale può designare un solo Giovane Imprenditore in qualità di rappresentante.
  4. Vengono automaticamente riconosciuti tutti i Gruppi Giovani Imprenditori FIPE delle Organizzazioni territoriali che inviano al Gruppo:
    a) Il regolamento, entro due mesi dall’entrata in vigore della presente disposizione ed entro trenta giorni da ogni successiva modifica del regolamento stesso;
    b) l’avviso di convocazione di assemblea elettiva, ogni volta che venga convocata;
    c) i verbali di elezione degli Organi, entro trenta giorni dall’assemblea elettiva;
    d) la relazione annuale dell’attività svolta nel precedente esercizio, entro il 28 febbraio di ogni nuovo anno.
  5. I Gruppi Giovani Imprenditori FIPE delle Organizzazioni territoriali che sono stati riconosciuti possono essere espulsi dal Gruppo qualora:
    a) non rispettino il presente regolamento o siano responsabili di violazioni dello Statuto Federale;
    b) abbiano una conduzione gravemente lesiva del Gruppo.

ART.4
Organi associativi

  1. Sono Organi del Gruppo:
    a) l’Assemblea;
    b) il Presidente;
    c) il Consiglio Direttivo.

ART 5.
Organi: modalità di convocazione e svolgimento

  1. Gli organi del Gruppo si riuniscono su convocazione del Presidente.
  2. L’avviso di convocazione deve indicare la data, l’ora e il luogo dell’adunanza nonché il relativo ordine del giorno e deve essere trasmesso ai destinatari per mail.
  3. Le votazioni degli Organi sono di norma palesi salva diversa richiesta formulata da parte di almeno un terzo dei componenti, nel qual caso l’organo interessato decide in merito. Le votazioni che riguardano persone sono di norma segrete, salva unanime richiesta diversa formulata dai componenti presenti.
  4. I candidati alle cariche elettive non devono aver compiuto il 42° anno di età alla data di svolgimento dell’assemblea e devono essere presenti fisicamente all’assemblea elettiva. In caso contrario non si potrà procedere alla loro elezione.
  5. Nelle elezioni degli Organi in caso di parità di voto è eletto il più giovane di età.
  6. Le deliberazioni degli Organi sono valide se assunte con il consenso della metà più uno dei componenti presenti (anche in videoconferenza), senza tenere conto degli astenuti. In caso di parità di voti si ripete la votazione.
    Qualora anche la nuova votazione dia un risultato di parità, la proposta si intende respinta.
  7. Tutte le cariche elettive sono gratuite ed hanno durata di 5 anni. In caso di raggiungimento del 42° anno di età in corso di mandato, lo stesso porta a termine il suo mandato.
  8. Le candidature per le cariche sociali vengono presentate alla Federazione almeno 5 giorni prima della data fissata per il rinnovo della carica.
  9. E’ possibile partecipare alle riunioni degli Organi anche in videoconferenza ovvero in teleconferenza, previa comunicazione scritta.

ART.6.
Assemblea

  1. L’Assemblea è costituita dai giovani imprenditori titolari, o soci, delle imprese associate, designati dalle Organizzazioni territoriali. Al fine di garantire la più equa rappresentanza nazionale, ciascuna associazione territoriale può designare un solo giovane imprenditore. Qualora nell’associazione territoriale sia costituito il gruppo Giovani Imprenditori FIPE di cui all’art. 9 del presente regolamento, potrà partecipare all’assemblea e avrà diritto di voto soltanto il Presidente del gruppo (o un componente del relativo Consiglio Direttivo delegato dal Presidente). L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno su convocazione del Presidente, che la presiede.
  2. È convocata con preavviso di almeno 10 giorni a mezzo mail e la riunione è valida in prima convocazione allorché siano presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione è valida con la presenza (anche in video conferenza) di almeno il 20% degli aventi diritto al voto.
  3. Ciascun rappresentante è portatore di un voto.
  4. La convocazione dell’Assemblea può essere altresì richiesta dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo in carica. In tal caso i richiedenti devono indicare il relativo ordine del giorno e il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta. In mancanza la convocazione sarà effettuata ad opera dei richiedenti.
  5. In caso di urgenza l’Assemblea può essere convocata con un preavviso di 5 giorni.
  6. L’Assemblea:
    a) elegge il Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo;
    b) stabilisce le linee operative del Gruppo;
    c) approva le modifiche al presente regolamento, da sottoporre alla ratifica della Giunta di Presidenza FIPE;
    d) delibera su ogni altro argomento iscritto all’ordine del giorno.
  7. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza assoluta dei presenti (anche in video conferenza)

ART.7.
Presidente

  1. Il Presidente:
    a) ha la rappresentanza del Gruppo;
    b) attua le deliberazioni degli Organi sociali;
    c) propone al Consiglio Direttivo la nomina di due Vice-Presidenti, di cui uno vicario. Allo stesso modo può proporre la revoca;
    d) può esercitare in caso di necessità e urgenza i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica successiva da parte dello stesso;
    e) può conferire deleghe specifiche a componenti del Consiglio Direttivo per iniziative o progetti particolari.
    f) siede di diritto all’interno del Comitato Direttivo FIPE
    g) rappresenta FIPE all’interno del Consiglio Direttivo del Gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio.
  2. Il Presidente può proporre al consiglio la cooptazione di persone di particolare esperienza e competenza in grado di contribuire alla realizzazione dei fini istituzionali del gruppo, in numero non superiore a 4, anche se di età superiore ai 42 anni. I cooptati, se votati dal Consiglio Direttivo, divengono consiglieri a tutti gli effetti aventi gli stessi diritti degli eletti.
  3. Il Presidente, secondo quanto disposto dall’articolo 8 comma 2 del Regolamento FIPE, ha l’obbligo di trasmettere al Presidente Federale copia di tutte le delibere assunte dagli organi del Gruppo e di comunicare preventivamente qualsiasi iniziativa e/o attività che il Gruppo intenda promuovere.
  4. La carica di Presidente del Gruppo è incompatibile con la carica di Presidente del Gruppo Donne Imprenditrici FIPE.

Art.8
Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente del gruppo, che lo presiede, e da 9 consiglieri eletti dall’Assemblea in base a criteri di rappresentatività e distribuzione geografica, cercando di favorire un’adeguata rappresentanza territoriale. Non può essere eletto nel Consiglio Direttivo più di un rappresentante della stessa organizzazione territoriale; sono esclusi i cooptati che non sono considerati rappresentanti della stessa organizzazione territoriale.
  2. Il Consiglio Direttivo:
    a) provvede all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea;
    b) autorizza eventuali richieste da parte dei consiglieri di contributi volontari a carico degli imprenditori associati, determinandone l’entità;
    c) elabora gli indirizzi generali, le iniziative ed i progetti per l’attuazione delle finalità del Gruppo;
    d) elabora e predispone le modifiche al presente regolamento da sottoporre all’Assemblea.
    e) nomina, su proposta del Presidente, i due Vice-Presidenti, di cui uno vicario, tra i suoi componenti. Allo stesso modo può revocare la nomina;
    f) fissa la data ed il luogo di convocazione dell’Assemblea.
  3. Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno 2 volte all’anno ed è convocato con preavviso di almeno 5 giorni a mezzo mail.
  4. Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa di diritto il Direttore Generale FIPE.
  5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide allorché siano presenti (anche in video conferenza) almeno un terzo dei componenti il Consiglio stesso.
  6. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei presenti (anche in video conferenza); ciascun componente ha diritto ad un voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Non sono ammesse deleghe.
  7. Decade dalla carica, il consigliere che perda i requisiti di rappresentanza in virtù dei quali era stato eletto. Decade inoltre il consigliere che senza giustificato motivo, sia risultato assente per due sedute consecutive alle riunioni del Consiglio Direttivo. Il componente del Consiglio Direttivo che cessi di ricoprire la carica di presidente del Gruppo Giovani Imprenditori FIPE dell’Organizzazione territoriale, decade automaticamente dalla carica di Consigliere del Gruppo. In caso di decadenza di un componente del Consiglio, subentrerà il primo dei non elette ed in mancanza si procederà, su proposta del Presidente, per cooptazione.
  8. I componenti del Consiglio Direttivo non sono eleggibili per più di due mandati consecutivi.
  9. Il Consiglio Direttivo inoltre può cooptare, su proposta del Presidente, persone particolarmente esperte, in grado di contribuire al raggiungimento dei fini istituzionali del Gruppo, in numero non superiore a 4, anche se di età superiore ai 42 anni. I cooptati divengono consiglieri a tutti gli effetti aventi gli stessi diritti degli eletti.

Art. 9
Gruppi Giovani Imprenditori FIPE territoriali

  1. I Gruppi Giovani Imprenditori FIPE, costituiti presso le Organizzazioni Territoriali, hanno gli stessi fini, scopi e composizione anagrafica del Gruppo.
  2. Sono organi dei Gruppi Giovani Imprenditori FIPE delle Organizzazioni Territoriali:
    a) l’Assemblea degli associati, costituita dagli imprenditori, che non abbiano compiuto il 42° anno di età aderenti alle rispettive Organizzazioni Territoriali;
    b) il Consiglio Direttivo composto, tenuto conto del numero degli associati, da un minimo di 5 Consiglieri eletti dall’Assemblea;
    c) il Presidente, che ha la rappresentanza del Gruppo.
  3. Tutti i suddetti Organi hanno le stesse funzioni dei corrispondenti Organi del Gruppo.
  4. I Gruppi Giovani Imprenditori delle Organizzazioni Territoriali devono far pervenire preventivamente al Gruppo la convocazione dell’Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali e la comunicazione ufficiale successiva, sulla composizione dei nuovi Organi, sottoscritta dall’Organizzazione Territoriale.
  5. I Gruppi Giovani Imprenditori FIPE delle Organizzazioni Territoriali possono dotarsi di un proprio regolamento, approvato dalla loro Assemblea e trasmesso al Consiglio dell’Organizzazione Territoriale per il definitivo recepimento. Tale regolamento, conforme al presente regolamento, dovrà essere trasmesso al Comitato Direttivo della FIPE entro trenta giorni da ogni successiva modifica.

Art. 10
Coordinamento

  1. Il Coordinamento del Gruppo, salva diversa disposizione del Consiglio Direttivo, è assicurata dal personale della FIPE all’uopo incaricato.

Art. 11
Rinvio

  1. Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento si applicano, ove compatibili, le norme del Regolamento e dello Statuto di FIPE. In particolare, le funzioni probivirali sono affidate ai corrispondenti organismi della FIPE.

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