REGOLAMENTO
GRUPPO DONNE IMPRENDITRICI FIPE

ART. 1 Denominazione Durata

  1. E’ costituito – ai sensi dell’art. 44 dello Statuto di FIPE – il Gruppo Donne Imprenditrici Nazionale (di seguito “GRUPPO”), come espressione unitaria delle imprenditrici associate alla FIPE – Confcommercio.
  2. Il GRUPPO ha sede presso la FIPE, è apartitico e non ha fini di lucro. Può aderire ad organismi nazionali o internazionali, non in contrasto con FIPE, aventi per scopo lo sviluppo delle politiche relative all’imprenditoria femminile.
  3. IL GRUPPO è composto da donne imprenditrici titolari, o socie, di imprese associate, designate dalle rispettive Organizzazioni territoriali e dalle presidenti dei Gruppi donne imprenditrici territoriali, laddove costituiti;
  4. Il GRUPPO ha durata illimitata, può essere sciolto dal Presidente Federale, secondo quanto previsto all’art. 8 terzo comma del Regolamento interno Fipe, o in seguito alla modifica straordinaria dello Statuto di FIPE che ne prevede la costituzione.

Art. 2 Finalità

1. Il GRUPPO, quale soggetto politico orientato allo sviluppo delle Imprese e delle attività professionali nel sistema economico, d’intesa con i competenti Organi della Federazione, si prefigge di:

  1. a)  Promuovere la crescita professionale delle donne imprenditrici dei pubblici esercizi, la formazione imprenditoriale e la promozione culturale delle imprenditrici associate, anche mediante la costituzione o la partecipazione ad appositi organismi;
  2. b)  rappresentare gli interessi complessivi delle associate, in armonia con gli interessi della Federazione e delle Organizzazioni territoriali e di categoria del sistema;
  3. c)  stimolare nelle imprenditrici associate lo spirito associativo anche attraverso programmi di formazione politico – sindacale;
  4. d)  promuovere e curare la partecipazione attiva di propri rappresentanti alle iniziative e negli organismi propositivi e decisionali della FIPE e del Terziario Donna di Confcommercio nazionale;
  5. e)  contribuire alla crescita della FIPE, anche attraverso iniziative a sostegno delle strategie evolutive del settore dei pubblici esercizi;
  6. f)  porre in essere tutte le iniziative idonee all’assolvimento delle proprie funzioni e delle connesse attività strumentali di assistenza alle imprenditrici;
  7. g)  promuovere la costituzione di Gruppi Donne Imprenditrici provinciali, in stretta collaborazione con le Organizzazioni Territoriali di Fipe – Confcommercio;
  8. h)  favorire le relazioni tra gli associati per lo studio e la risoluzione dei problemi di comune interesse;
  9. i)  organizzare, direttamente o indirettamente, studi e ricerche, momenti di confronto pubblico, forum, seminari di studio e iniziative similari su temi economici e sociali, su problematiche dell’imprenditoria femminile e su istituzioni di generale interesse, nazionale, europeo e internazionale;

j) adottare ogni iniziativa al fine di conseguire l’obiettivo dell’equilibrio di genere e la tutela della effettiva realizzazione della parità tra uomini e donne.

Art. 3 Composizione

  1. Possono aderire al GRUPPO le donne Imprenditrici titolari, o socie, di imprese associate, designate dalle Organizzazioni territoriali e le presidenti dei Gruppi donne imprenditrici territoriali, laddove costituiti, ma solo dopo il riconoscimento ufficiale da parte del Gruppo nazionale.
  2. Ogni Associazione territoriale può designare una sola donna imprenditrice in qualità di rappresentante.
  3. Vengono automaticamente riconosciuti tutti i Gruppi Donne Imprenditrici delle Organizzazioni territoriali che inviano al GRUPPO:
    1. a)  Il regolamento, entro due mesi dall’entrata in vigore della presente disposizione ed entro trenta giorni da ogni successiva modifica del regolamento stesso;
    2. b)  l’avviso di convocazione di assemblea elettiva, ogni volta che venga convocata;
    3. c)  i verbali di elezione degli Organi, entro trenta giorni dall’assemblea elettiva;
    4. d)  la relazione annuale dell’attività svolta nel precedente esercizio, entro il 28 febbraio di ogni nuovo anno.
  4. I Gruppi Donne Imprenditrici delle Organizzazioni territoriali che sono stati riconosciuti possono essere espulsi dal GRUPPO qualora:
    1. a)  non rispettino il presente regolamento o siano responsabili di violazioni dello Statuto Federale;
    2. b)  abbiano una conduzione gravemente lesiva del GRUPPO.

Art. 4 Organi Sociali

  1. Sono organi del GRUPPO: a) l’Assemblea; b) il Presidente; c) il Consiglio Direttivo.
  2. Gli organi del GRUPPO si riuniscono su convocazione della Presidente.
  3. L’avviso di convocazione deve indicare la data, l’ora e il luogo dell’adunanza nonché il relativo ordine del giorno e deve essere trasmesso ai destinatari per raccomandata ovvero telegramma ovvero fax o mail.
  4. E’ possibile partecipare alle riunioni degli Organi anche in videoconferenza ovvero in teleconferenza, previa comunicazione scritta.
  5. Le votazioni degli Organi sono di norma palesi salva diversa richiesta formulata da parte di almeno un terzo delle componenti, nel qual caso l’organo interessato decide in merito. Le votazioni che riguardano persone sono di norma segrete, salva unanime richiesta diversa formulata dalle componenti presenti.
  1. Le candidate alle cariche elettive devono essere fisicamente presenti all’Assemblea elettiva. In caso contrario non si potrà procedere alla loro elezione.
  2. Nella elezione degli organi, in caso di parità di voto si procede al ballottaggio.
  3. Le deliberazioni degli Organi sono valide se assunte con il consenso della metà più uno delle componenti presenti (anche in videoconferenza), senza tenere conto delle astenute. In caso di parità di voti si ripete la votazione. Qualora anche la nuova votazione dia un risultato di parità, la proposta si intende respinta.
  4. Le candidature per le cariche sociali vengono presentate alla Federazione almeno 5 giorni prima della data fissata per il rinnovo della carica.

Art. 5 L’Assemblea

  1. L’Assemblea è costituita dalle donne Imprenditrici titolari o socie di imprese associate, designate dalle Organizzazioni territoriali. Al fine di garantire la più equa rappresentanza nazionale, ciascuna associazione territoriale può designare una sola donna imprenditrice. Qualora nell’associazione territoriale sia costituito il gruppo Donne Imprenditrici territoriale (di cui all’art. 9), potrà partecipare all’assemblea e avrà diritto di voto soltanto la presidente del gruppo (o una componente del relativo Consiglio Direttivo delegata dalla Presidente). L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno su convocazione della Presidente, che la presiede.
  2. E’ convocata con preavviso di almeno 10 giorni a mezzo fax, lettera o mail e la riunione è valida in prima convocazione allorché siano presenti almeno il 50% più uno delle aventi diritto al voto. In seconda convocazione è valida con la presenza di almeno il 20% dei voti. In caso di urgenza l’assemblea può essere convocata con un preavviso di 5 giorni
  3. Ciascuna componente dell’assemblea ha diritto ad un voto.
  4. La convocazione dell’Assemblea può essere altresì richiesta dalla maggioranza assoluta delle componenti del Consiglio Direttivo in carica. In tal caso le richiedenti devono indicare il relativo ordine del giorno e la Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta. In mancanza la convocazione sarà effettuata ad opera delle richiedenti.
  5. L’Assemblea:
    1. a)  elegge la Presidente e le componenti del Consiglio Direttivo;
    2. b)  stabilisce le linee operative del GRUPPO;
    3. c)  approva le modifiche al presente Regolamento, da sottoporre alla ratifica della Giunta di Presidenza Fipe;
    4. d)  delibera su ogni altro argomento iscritto all’ordine del giorno.
  6. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza assoluta delle presenti. In caso di parità dei voti, si ripete la votazione.

Art. 6 La Presidente

  1. La Presidente:
    1. a)  ha la rappresentanza del GRUPPO;
    2. b)  attua le deliberazioni degli Organi sociali;
    3. c)  propone al Consiglio direttivo la nomina della Vice presidente che la sostituisce in caso di assenza o impedimento. Allo stesso modo può proporne la revoca;
    4. d)  può esercitare, in caso di necessità e urgenza, i poteri del Consiglio direttivo, salvo ratifica successiva da parte dello stesso Organo;
    5. e)  può conferire deleghe specifiche a componenti del Consiglio direttivo per iniziative o progetti particolari;
    6. f)  può proporre al Consiglio la cooptazione di persone di particolare esperienza e competenza, in grado di contribuire al raggiungimento dei fini istituzionali del GRUPPO in numero non superiore a 2. Le cooptate, se votate dal Consiglio direttivo, divengono consigliere a tutte gli effetti e con gli stessi diritti delle elette;
    7. g)  siede di diritto nel Comitato direttivo di Fipe
    8. h)  trasmette al Presidente Federale copia di tutte le delibere assunte dagli Organi del GRUPPO e comunica preventivamente allo stesso, qualsiasi iniziativa e/o attività che il GRUPPO intenda promuovere, secondo quanto stabilito all’art. 8 secondo comma del Regolamento interno di Fipe.
  2. La carica di Presidente del Gruppo donne imprenditrici è incompatibile con la carica di Presidente del Gruppo Giovani imprenditori di Fipe.

Art. 7 Il Consiglio Direttivo

1.

2.

Il Consiglio Direttivo è composto dalla Presidente e da 10 membri eletti dall’Assemblea fra le donne imprenditrici designate dalle Associazioni territoriali e le presidenti dei Gruppi Donne Imprenditrici delle Organizzazioni territoriali, cercando di favorire un’adeguata rappresentanza territoriale. Non può essere eletta nel consiglio direttivo più di una rappresentante della stessa organizzazione territoriale; sono escluse le cooptate che non sono considerate rappresentanti della stessa organizzazione territoriale.

Il Consiglio Direttivo:

  1. a)  nomina, su proposta della Presidente, una Vice Presidente tra le sue componenti. Seguendo la stessa procedura, il Consiglio Direttivo può revocare detta nomina;
  2. b)  provvede all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea;
  3. c)  elabora gli indirizzi generali, le iniziative ed i progetti per l’attuazione delle finalità del GRUPPO;
  4. d)  autorizza eventuali richieste da parte delle consigliere di contributi volontari a carico delle imprenditrici associate, determinandone l’entità;
  5. e)  fissa la data ed il luogo di convocazione dell’Assemblea;

f) elabora e predispone le modifiche al presente regolamento da sottoporre all’Assemblea.

  1. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione della Presidente, almeno 2 volte all’anno ed è convocato con preavviso di almeno 5 giorni a mezzo fax, lettera o e-mail; la convocazione deve contenere indicazioni sul luogo della riunione, sulla data, l’ora e l’ordine del giorno.
  2. Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa di diritto il Direttore generale della Federazione.
  3. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dalla Presidente; in sua assenza dalla Vice Presidente. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide allorché siano presenti (anche in videoconferenza) almeno un terzo delle componenti il Consiglio stesso.
  4. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza delle presenti (anche in videoconferenza); ciascuna componente ha diritto ad un voto. In caso di parità prevale il voto della Presidente. Non sono ammesse deleghe
  5. Il Consiglio Direttivo inoltre può cooptare, su proposta della Presidente, persone particolarmente esperte, in grado di contribuire al raggiungimento dei fini istituzionali del GRUPPO, in numero non superiore a 2. Le cooptate diventano a tutti gli effetti consigliere aventi gli stessi diritti delle elette.

Art. 8 – Durata cariche sociali

  1. Tutte le cariche elettive sono gratuite ed hanno durata di cinque anni.
  2. Decade dalla carica la Consigliera che, senza giustificato motivo, sia risultata assente per due sedute consecutive alle riunioni del Consiglio Direttivo.
  3. La componente del Consiglio Direttivo che cessi di ricoprire la carica di rappresentante del Gruppo Donne Imprenditrici dell’Organizzazione territoriale, decade automaticamente dalla carica di Consigliera del GRUPPO.
  4. In caso di decadenza di una componente del Consiglio, subentrerà la prima delle non elette ed in mancanza si procederà, su proposta della Presidente, per cooptazione.
  5. Le componenti del Consiglio direttivo non sono eleggibili per più di due mandati consecutivi.

Art. 9 – Gruppi Donne Imprenditrici Fipe territoriali

  1. I Gruppi Donne Imprenditrici, costituiti presso le Organizzazioni Territoriali, hanno gli stessi fini e scopi del GRUPPO.
  2. Sono organi dei Gruppi Donne Imprenditrici delle Organizzazioni Territoriali: a) l’Assemblea delle associate, costituita dalle imprenditrici aderenti alle rispettive Organizzazioni Territoriali; b) il Consiglio Direttivo composto, tenuto conto del numero delle associate, da un minimo di 5 Consigliere elette dall’Assemblea; c) la Presidente, che ha la rappresentanza del Gruppo.
  3. Tutti i suddetti Organi hanno le stesse funzioni dei corrispondenti Organi del GRUPPO.
  1. I Gruppi Donne Imprenditrici delle Organizzazioni Territoriali devono far pervenire preventivamente al GRUPPO la convocazione dell’Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali e la comunicazione ufficiale successiva, sulla composizione dei nuovi Organi, sottoscritta dall’Organizzazione Territoriale.
  2. I Gruppi Donne Imprenditrici delle Organizzazioni Territoriali possono dotarsi di un proprio regolamento, approvato dalla loro Assemblea e trasmesso al Consiglio dell’Organizzazione Territoriale per il definitivo recepimento. Tale regolamento, conforme al presente regolamento, dovrà essere trasmesso al Comitato Direttivo della FIPE entro trenta giorni da ogni successiva modifica.

Art. 10 – Segreteria

La segreteria del GRUPPO, salva diversa disposizione del Consiglio Direttivo, è assicurata dal personale della FIPE all’uopo incaricato.

Art. 11 – Rinvio

Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento si applicano, ove compatibili, le norme del Regolamento e dello Statuto di FIPE. In particolare, le funzioni probivirali sono affidate ai corrispondenti organismi della FIPE.


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