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Strumenti di flessibilità contrattuale individuale:
- ferie: è raccomandato ai datori di lavoro di promuovere, fino al 3 aprile, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di ferie residue;
- permessi retribuiti: così come previsto dal CCNL 8 febbraio 2018, limitatamente alle 72 ore annuali di permessi retribuiti, già maturati da ciascun dipendente, l’azienda potrà far fruire i suddetti comunicandolo allo stesso senza alcun accordo formale;
- distribuzione multi periodale dell’orario di lavoro: così come previsto dal CCNL 8 febbraio 2018, la programmazione di una minor durata dell’orario di lavoro settimanale rispetto al normale orario di lavoro contrattualmente previsto delle 40 ore, deve prevedere un successivo recupero compensativo di durata pari alla precedente riduzione oraria applicata.
Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna del 10 marzo 2020, è stato previsto che a decorrere dalla data odierna (11 marzo 2020) le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, lett. n) del DPCM dell’8 marzo 2020 si estendono anche alle attività che effettuano “il consumo [immediato] e quelle che prevedono l’asporto (compresi preparazione di pasti da portar via ‘take-away’ quali a titolo d’esempio rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio che non dispongono di posti a sedere)”.
In allegato il dossier riepilogativo delle disposizioni in vigore a livello nazionale e Regionale aggiornato al 10 marzo 2020
Proviamo a fare chiarezza: sono uscite ora le FAQ del Governo che rispondono anche alle richieste della Federazione.
In particolare: