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Sono il titolare di un bar e la mia Regione è stata appena collocata di nuovo in zona gialla. A che ora devo sospendere l’asporto?
Con circolare dello scorso 7 maggio (cfr.news FIPE), il Ministero dell’Interno ha affermato che, alla luce della portata di carattere generale e innovativo delle previsioni di cui all’art. 4, comma 1, del D.L. “Riaperture” (cfr. news FIPE), in ordine alla riapertura delle attività dei servizi di ristorazione all’aperto svolte in zona gialla, non debba più trovare applicazione l’obbligo di sospendere il servizio d’asporto alle ore 18.00 imposto ai bar, pub, birrerie, caffetterie, enoteche (codice ATECO 56.3) ai sensi dell’art. 27, comma 2, ultimo periodo, del DPCM dello scorso 2 marzo 2021.Tali imprese, pertanto, al pari degli altri esercizi di ristorazione, possono proseguire l’attività d’asporto anche oltre le ore 18.00, nel rispetto dei vigenti limiti orari agli spostamenti (allo stato, dalle 5.00 alle 22.00).L’obbligo di sospendere il servizio d’asporto alle ore 18.00 resta invece confermato per quegli esercizi con codice ATECO prevalente 56.3 situati in Regioni collocate nelle zone arancione e rossa.
Ho sentito che sono state emanate le nuove linee guida per la ripresa delle attività. Con riferimento alla ristorazione, viene previsto il distanziamento di due metri di cui tanto hanno parlato i giornali nello scorso mese?
La conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella seduta dello scorso 28 aprile, ha approvato le nuove “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” che disciplinano anche il settore della ristorazione.
Il D.L. “Riaperture” prevede una nuova disciplina per le attività dei servizi di ristorazione in zona gialla, prescrivendo il consumo al tavolo esclusivamente all’aperto. Che cosa deve intendersi per “servizi di ristorazione”? Sono ricompresi, oltre ai ristoranti, anche bar, pub ecc?
E’ ragionevole ritenere che la disciplina stabilita dall’art. 4 del D.L. “Riaperture”, sia rivolta a tutte le attività economiche incluse nella sezione della classificazione elaborata dall’ISTAT denominata “attività dei servizi di ristorazione” (Codice ATECO 56); dunque, risulta applicabile non solo ai ristoranti in senso stretto, bensì anche a pizzerie, bar, caffetterie, gelaterie, pasticcerie, pub ecc.