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CIRCOLARE n. 42/2015 Roma, 19 marzo 2015
Prot. n. 499 RCC/bf
- ALLE ASSOCIAZIONI E SINDACATI PUBBLICI ESERCIZI ADERENTI
- ALLA CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL COMMERCIO TURISMO E SERVIZI
- E p.c.: AI SIGG. DIRIGENTI NAZIONALI
Oggetto: Albo giochi – avvio rinnovo iscrizione telematica per l’anno 2015
Facendo seguito alla circolare n. 147/2014, si rende noto che, con comunicazione del 16 marzo u.s. (allegata), i Monopoli hanno posticipato l’avvio del rinnovo dell’iscrizione all’elenco degli operatori del gioco in via telematica al 1° aprile p.v.
Da tale data quindi, chi è in possesso delle credenziali (nome utente e password), che è possibile richiedere sul sito di AAMS, potrà accedere all’area riservata nello stesso sito per compilare il modulo Ries e procedere al rinnovo dell’iscrizione all’elenco degli operatori del gioco per l’anno 2015.
Ovviamente, a causa di questo slittamento, il termine ultimo per il rinnovo è stato a sua volta posticipato al 31 maggio 2015.
Per quanto riguarda le indicazioni operative relative alla compilazione del modulo, si rinvia alle linee guida dei Monopoli allegate e si invitano le Associazioni a segnalare agli uffici federali eventuali dubbi e/o problemi tecnici.
Si ricorda in ogni caso che è indispensabile che ogni operatore si doti di un proprio indirizzo PEC (posta elettronica certificata) e di un proprio kit di firma digitale, in quanto le dichiarazioni rese attraverso il modulo Ries sono strettamente personali e vanno dichiarate esclusivamente dal titolare, non essendo possibile una delega alle Associazioni di categoria in tal senso (vedi circolare n. 16/2015 con i chiarimenti dei Monopoli sul tema).
Queste ultime potranno comunque svolgere un ruolo attivo prestando assistenza ai propri associati nell’ambito delle diverse fasi della procedura.
Si ricorda infine che la modalità telematica è obbligatoria per le sole istanze di rinnovo dell’iscrizione all’elenco degli operatori del gioco, mentre le nuove iscrizioni potranno essere effettuate anche in modalità cartacea per tutto il 2015 (regime transitorio). Dal 1° gennaio 2016, invece, la modalità telematica sarà obbligatoria anche per le nuove iscrizioni.
Gli uffici rimangono a disposizione per qualsiasi chiarimento e provvederanno a comunicare tempestivamente eventuali novità.
IL DIRETTORE GENERALE
Marcello Fiore
Allegati n. 2
link correlati:
CIRCOLARE n. 13/2015 Roma, 28 gennaio 2015
Prot. n. 134 SM/bf
- ALLE ASSOCIAZIONI E SINDACATI PUBBLICI ESERCIZI ADERENTI
- ALLA CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL COMMERCIO TURISMO E SERVIZI
- E p.c.: AI SIGG. DIRIGENTI NAZIONALI
Oggetto: Lavoratori extracomunitari non stagionali – programmazione flussi – DPCM 11 dicembre 2014 – Ministeri dell’interno e del lavoro, circolare 22 dicembre 2014, n. 7172. INPS messaggio 16/01/2015, n. 380.
Con il recente messaggio, l’INPS ha fornito indicazioni riguardo alle modalità di inoltro delle domande di lavoro non stagionale e la relativa procedura in merito alla programmazione transitoria dei flussi di ingresso in Italia dei lavoratori non comunitari e non stagionali di cui al DPCM 11 dicembre 2014. (Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014).
Il decreto autorizza all’ingresso in Italia una quota massima di 17.850 cittadini per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, compresa la quota di 2.000 unità già previste dal decreto 12 marzo 2014 a titolo di anticipazioni per l’ingresso di cittadini non comunitari partecipanti all’EXPO Milano 2015.
Il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali e il Ministero dell’Interno, con la circolare congiunta n. 7172 del 22 dicembre 2014, hanno individuato la ripartizione delle quote. La quota massima di 17.850 lavoratori stranieri è così suddivisa:
- 1.000 cittadini stranieri residenti all'estero che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei paesi d'origine;
- 2.400 cittadini stranieri per lavoro autonomo;
- 100 cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo per lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado di linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile.
Inoltre, è autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di:
- 4.050 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;
- 6.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
- 1.000 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati a cittadini di paesi terzi da altro stato membro dell'Unione europea.
Infine, è autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di:
- 1.050 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
- 250 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati a cittadini di Paesi terzi da altro stato membro dell'Unione europea.
Le quote per lavoro subordinato previste dal decreto flussi saranno assegnate dal Ministero del lavoro alle Direzioni territoriali del lavoro, tramite il sistema informatizzato Silen, sulla base delle effettive domande pervenute agli Sportelli unici per l'immigrazione, in modo da far coincidere i reali fabbisogni territoriali con le richieste presentate.
Qualora vengano rilevate quote significative non utilizzate, le stesse possono essere diversamente ripartite dal Ministero del lavoro sulla base delle effettive necessità riscontrate sul mercato del lavoro.
Il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali e il Ministero dell’Interno hanno, inoltre spiegato come inoltrare le istanze, che possono essere presentate esclusivamente per via telematica (tramite il sito internet sito httpsnullaostalavoro.interno.it) fino al termine di otto mesi dalla data di pubblicazione del Decreto sulla Gazzetta Ufficiale (29.12.2014).
L’INPS nel confermare per l’istruttoria relativa alle domande di lavoro non stagionale l’applicazione delle disposizioni già diramate con la predetta circolare congiunta, fornisce le seguenti indicazioni:
• nel caso di domande di conversione in lavoro subordinato, il lavoratore, al momento di convocazione presso lo Sportello Unico, dovrà presentare la proposta di contratto di soggiorno sottoscritta dal datore di lavoro – valida come impegno all’assunzione da parte dello stesso datore di lavoro – utilizzando il modello Q ricevuto insieme alla lettera di convocazione
• successivamente il datore di lavoro sarà tenuto ad effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione secondo le norme vigenti e a darne copia al lavoratore, che dovrà inserirla nel plico per la richiesta di conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato
• per i casi di conversione di un permesso di soggiorno da stagionale a lavoro subordinato è possibile convertire il permesso di soggiorno anche in occasione del primo ingresso del lavoratore stagionale senza che sia necessario il preventivo rientro dello stesso nel proprio Paese di origine.
Gli uffici della Federazione restano a disposizione per eventuali richieste di chiarimento.
Distinti saluti.
IL DIRETTORE GENERALE
Marcello Fiore
CIRCOLARE n. 13/2015 Roma, 28 gennaio 2015
Prot. n. 134 SM/bf
- ALLE ASSOCIAZIONI E SINDACATI PUBBLICI ESERCIZI ADERENTI
- ALLA CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL COMMERCIO TURISMO E SERVIZI
- E p.c.: AI SIGG. DIRIGENTI NAZIONALI
Oggetto: Lavoratori extracomunitari non stagionali – programmazione flussi – DPCM 11 dicembre 2014 – Ministeri dell’interno e del lavoro, circolare 22 dicembre 2014, n. 7172. INPS messaggio 16/01/2015, n. 380.
Con il recente messaggio, l’INPS ha fornito indicazioni riguardo alle modalità di inoltro delle domande di lavoro non stagionale e la relativa procedura in merito alla programmazione transitoria dei flussi di ingresso in Italia dei lavoratori non comunitari e non stagionali di cui al DPCM 11 dicembre 2014. (Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014).
Il decreto autorizza all’ingresso in Italia una quota massima di 17.850 cittadini per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, compresa la quota di 2.000 unità già previste dal decreto 12 marzo 2014 a titolo di anticipazioni per l’ingresso di cittadini non comunitari partecipanti all’EXPO Milano 2015.
Il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali e il Ministero dell’Interno, con la circolare congiunta n. 7172 del 22 dicembre 2014, hanno individuato la ripartizione delle quote. La quota massima di 17.850 lavoratori stranieri è così suddivisa:
- 1.000 cittadini stranieri residenti all'estero che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei paesi d'origine;
- 2.400 cittadini stranieri per lavoro autonomo;
- 100 cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo per lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado di linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile.
Inoltre, è autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di:
- 4.050 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;
- 6.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
- 1.000 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati a cittadini di paesi terzi da altro stato membro dell'Unione europea.
Infine, è autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di:
- 1.050 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
- 250 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati a cittadini di Paesi terzi da altro stato membro dell'Unione europea.
Le quote per lavoro subordinato previste dal decreto flussi saranno assegnate dal Ministero del lavoro alle Direzioni territoriali del lavoro, tramite il sistema informatizzato Silen, sulla base delle effettive domande pervenute agli Sportelli unici per l'immigrazione, in modo da far coincidere i reali fabbisogni territoriali con le richieste presentate.
Qualora vengano rilevate quote significative non utilizzate, le stesse possono essere diversamente ripartite dal Ministero del lavoro sulla base delle effettive necessità riscontrate sul mercato del lavoro.
Il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali e il Ministero dell’Interno hanno, inoltre spiegato come inoltrare le istanze, che possono essere presentate esclusivamente per via telematica (tramite il sito internet sito httpsnullaostalavoro.interno.it) fino al termine di otto mesi dalla data di pubblicazione del Decreto sulla Gazzetta Ufficiale (29.12.2014).
L’INPS nel confermare per l’istruttoria relativa alle domande di lavoro non stagionale l’applicazione delle disposizioni già diramate con la predetta circolare congiunta, fornisce le seguenti indicazioni:
• nel caso di domande di conversione in lavoro subordinato, il lavoratore, al momento di convocazione presso lo Sportello Unico, dovrà presentare la proposta di contratto di soggiorno sottoscritta dal datore di lavoro – valida come impegno all’assunzione da parte dello stesso datore di lavoro – utilizzando il modello Q ricevuto insieme alla lettera di convocazione
• successivamente il datore di lavoro sarà tenuto ad effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione secondo le norme vigenti e a darne copia al lavoratore, che dovrà inserirla nel plico per la richiesta di conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato
• per i casi di conversione di un permesso di soggiorno da stagionale a lavoro subordinato è possibile convertire il permesso di soggiorno anche in occasione del primo ingresso del lavoratore stagionale senza che sia necessario il preventivo rientro dello stesso nel proprio Paese di origine.
Gli uffici della Federazione restano a disposizione per eventuali richieste di chiarimento.
Distinti saluti.
IL DIRETTORE GENERALE
Marcello Fiore
CIRCOLARE n. 8/2015 Roma, 21 gennaio 2015
Prot. n. 67 SM/bf
- ALLE ASSOCIAZIONI E SINDACATI PUBBLICI ESERCIZI ADERENTI
- ALLA CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL COMMERCIO TURISMO E SERVIZI
- E p.c.: AI SIGG. DIRIGENTI NAZIONALI
Oggetto: Ministero del Lavoro - Risposte ad istanze di interpello in tema di sicurezza sul lavoro - Rappresentante per la sicurezza.
Come è noto la Commissione per gli interpelli, istituita ai sensi dell'art 12 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, fornisce chiarimenti interpretativi in ordine ad alcuni aspetti inerenti l'applicazione delle disposizioni in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Si riporta, di seguito, la risposta al quesito, di particolare interesse per il nostro settore, riguardante il Rappresentante per la sicurezza (rappresentanze sindacali aziendali).
La Commissione su questo specifico argomento, sul quale era già intervenuta con riferimento alla risposta sulle rsa con l'interpello n. 20/14, ha voluto fornire ulteriori precisazioni.
Nella risposta all’interpello si ribadisce che la scelta operata dal legislatore per le aziende o unita produttive che abbiano più di 15 dipendenti è quella di individuare il r.l.s. nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda, nelle diverse forme che non sono solo quelle previste dall'art. 19 dello Statuto dei lavoratori, ma anche altre forme che possono essere disciplinate dalla contrattazione collettiva di riferimento.
La Commissione ricorda infine che il r.l.s. è eleggibile direttamente tra i lavoratori dell'azienda esclusivamente quando non sia presente una rappresentanza sindacale in azienda, costituita in una delle forme sopra richiamate.
Nell’inviare il testo integrale della risposta all’interpello, gli uffici della Federazione restano a disposizione per eventuali richieste di chiarimento.
Distinti saluti.
IL DIRETTORE GENERALE
Marcello Fiore
CIRCOLARE n. 8/2015 Roma, 21 gennaio 2015
Prot. n. 67 SM/bf
- ALLE ASSOCIAZIONI E SINDACATI PUBBLICI ESERCIZI ADERENTI
- ALLA CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL COMMERCIO TURISMO E SERVIZI
- E p.c.: AI SIGG. DIRIGENTI NAZIONALI
Oggetto: Ministero del Lavoro - Risposte ad istanze di interpello in tema di sicurezza sul lavoro - Rappresentante per la sicurezza.
Come è noto la Commissione per gli interpelli, istituita ai sensi dell'art 12 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, fornisce chiarimenti interpretativi in ordine ad alcuni aspetti inerenti l'applicazione delle disposizioni in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Si riporta, di seguito, la risposta al quesito, di particolare interesse per il nostro settore, riguardante il Rappresentante per la sicurezza (rappresentanze sindacali aziendali).
La Commissione su questo specifico argomento, sul quale era già intervenuta con riferimento alla risposta sulle rsa con l'interpello n. 20/14, ha voluto fornire ulteriori precisazioni.
Nella risposta all’interpello si ribadisce che la scelta operata dal legislatore per le aziende o unita produttive che abbiano più di 15 dipendenti è quella di individuare il r.l.s. nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda, nelle diverse forme che non sono solo quelle previste dall'art. 19 dello Statuto dei lavoratori, ma anche altre forme che possono essere disciplinate dalla contrattazione collettiva di riferimento.
La Commissione ricorda infine che il r.l.s. è eleggibile direttamente tra i lavoratori dell'azienda esclusivamente quando non sia presente una rappresentanza sindacale in azienda, costituita in una delle forme sopra richiamate.
Nell’inviare il testo integrale della risposta all’interpello, gli uffici della Federazione restano a disposizione per eventuali richieste di chiarimento.
Distinti saluti.
IL DIRETTORE GENERALE
Marcello Fiore