Riduzione dell’aliquota IVA sul gas naturale anche per la ristorazione
Con Circolare n. 17/E l’Agenzia delle Entrate ha confermato l’applicazione, tra gli altri, agli esercizi di ristorazione, della temporanea riduzione al 5% dell’aliquota IVA sul metano in relazione alle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021 (ex art. 2, comma 1, D.L. n. 130/2021 c.d. “Energia” conv., con modificazioni con L. n. 171/2021) .
Come si ricorderà, tali riduzione opera in relazione alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per gli usi civili e industriali.
Al riguardo, il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate specifica che per definire il concetto di usi civili e industriali occorre fare riferimento alla normativa dettata in materia di applicazione dell’accisa sul gas naturale, vale a dire il Testo Unico Accise (Dlgs n. 504/1995). Quest’ultimo, per quanto di interesse per il settore rappresentato, all’art. 26, comma 3, precisa che si considera uso industriale anche l’impiego di gas naturale, destinato alla combustione, negli esercizi di ristorazione.
Inoltre, in ordine alle tempistiche di applicazione dell’agevolazione il Provvedimento precisa che se le somministrazioni di gas sono contabilizzate sulla base dei consumi stimati (dunque, non effettivi) l’aliquota IVA ridotta si applica anche ai successivi eventuali conguagli, calcolati sulla base dei consumi effettivi del medesimo periodo in cui opera l’agevolazione (ottobre, novembre e dicembre 2021).
In ultimo, considerato che in sede di conversione in Legge del D.L. “Energia” sono state confermate integralmente le misure volte a contenere, anche nei confronti delle piccole imprese, l’aumento dell’importo delle bollette di luce e gas, per saperne di più consulta la news Fipe e contatta la Fipe- Confcommercio a cui sei associato!