29-08 Ordinanza Ministero della Salute: Sicilia in zona gialla

29 Agosto 2021

Con Ordinanza del 27 agosto 2021, pubblicata ieri sera in Gazzetta Ufficiale, il Ministero della Salute ha disposto, a partire da domani, 30 agosto 2021, e per i successivi 15 giorni (salvo nuova classificazione), il passaggio dalla zona bianca alla zona gialla della Regione Sicilia.


Le altre Regioni e Province autonome restano, al momento, collocate in zona bianca.


Circa il regime restrittivo valevole nelle diverse zone di rischio, con specifico riguardo ai Pubblici Esercizi, si ricorda che:
in zona bianca:


le attività dei servizi di ristorazione sono consentite, senza limitazioni, sia all’interno che all’esterno dei locali (cfr. check list Fipe);


– sono consentiti senza restrizioni il delivery e il take away;


– sono consentite, anche al chiuso, le feste e i ricevimenti successivi a cerimonie civili o religiose ( cfr. check list Fipe );


– sono consentite le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno dei locali adibiti ad attività differenti (check list Fipe);


– consentiti gli spettacoli aperti al pubblico, tra l’altro, in locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto nel rispetto di specifici limiti di capienza;


sono consentite le attività degli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali, e strutture assimilate, anche nelle giornate festive e prefestive;


– è consentito lo svolgimento di fiere in presenza, anche su aree pubbliche nonché di convegni e di congressi;


– restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso.

In zona gialla:

– il regime restrittivo valevole in zona gialla (per i Pubblici Esercizi) è sostanzialmente sovrapponibile a quello applicabile in zona bianca – che pertanto è da ritenere qui richiamato – ad eccezione della sussistenza, in zona gialla, del limite massimo di capienza di 4 persone allo stesso tavolo per le attività dei servizi di ristorazione, sia al chiuso che all’aperto (cartello Fipe), salvo che siano tutte conviventi;


In zona arancione e rossa:


– per ciò che concerne le attività dei servizi di ristorazione, sono consentiti solo i servizi di delivery (senza restrizioni orarie) e take away (fino alle 22.00) ad eccezione degli esercizi con codice ATECO 56.3 – bar, pub, birrerie, caffetterie, enoteche – ai quali resta consentito solo fino alle 18.00; in entrambi i casi permane il divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze del locale;
– divieto di feste, anche conseguenti a cerimonie, sagre, fiere, convegni, congressi, nonché la sospensione delle attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, delle attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò.


Inoltre, è bene precisare che in tutte le diverse zone di rischio è richiesto il rispetto delle linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali del 28 maggio 2021, le cui indicazioni sono riportate anche nelle check-list Fipe richiamate sopra.


In ultimo, come si ricorderà, dal 6 agosto scorso è previsto il necessario possesso del green pass per accedere ad una serie di attività e servizi (cfr. news Fipe). Il relativo obbligo non si applica ai bambini con età inferiore ai 12 anni, e a quelli esenti sulla base di idonea certificazione medica ai sensi della Circolare MdS del 5.08.2021.
È bene precisare che l’obbligo del possesso di una delle certificazioni verdi Covid-19 è previsto anche per i partecipanti alle feste conseguenti a cerimonie civili o religiose. In questo caso, è statuito che anche i bambini al di sotto dei 12 anni debbano essere dotati di green pass, con l’unica eccezione prevista per gli eventi con meno di 60 partecipanti, per i quali è stabilito che siano esentati da tale obbligo i bambini al di sotto dei 6 anni.


I titolari o i gestori dei servizi e delle attività per i quali è prescritto il necessario possesso del green pass (o loro delegati con atto formale) sono tenuti a verificare il possesso di tale certificazione attraverso l’App Verifica19 (cfr. video illustrativo Fipe e news Fipe sui chiarimenti forniti sul punto dal Ministero dell’interno).

Per saperne di più, consulta l’agevole specchietto allegato e rivolgiti alla  Fipe-Confcommercio  a te più vicina.

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