10-09 Bonus attività in centri storici di Comuni con santuari religiosi
L’Agenzia delle Entrate con Provvedimento n. 230686/2021 ha previsto che, già a partire dal 9 settembre ed entro l’8 novembre prossimo è possibile presentare telematicamente istanza di accesso al contributo a fondo perduto destinato ai soggetti che svolgono attività di vendita di beni e servizi al pubblico nei centri storici dei Comuni ove sono situati santuari religiosi (art. 59, D.L. “Agosto”).
Nello specifico, l’art. 59 del D.L. c.d. “Agosto”, nella sua versione originaria, ha previsto il riconoscimento di un contributo a fondo perduto per le attività svolte nei centri storici dei Comuni capoluogo di Provincia o di città metropolitane che abbiano registrato un certo numero di presenze turistiche di cittadini residenti in Paese esteri. Questa misura è stata resa operativa con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 12 novembre 2020 e, oggi, è da considerarsi conclusa (cfr. news Fipe).La Legge di Bilancio per l’anno 2021 (art. 1, commi 87 e 88) ha esteso suddetta misura esclusivamente in favore dei Comuni ove sono situati santuari religiosi, destinando a tal fine 10 milioni di euro.
A seguito delle ulteriori modifiche introdotte anche dal D.L. “Sostegni” (art.1, comma 11, lett. a) e b), oggi possono accedere alla misura i soggetti che svolgono attività di vendita di beni o servizi al pubblico, già dal 1° luglio 2020: • nei centri storici dei Comuni (elencati a pag. 5 e 6 delle istruzioni per la compilazione della domanda) ove sono situati santuari religiosi; • purché, tra l’altro, l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi (realizzato nelle predette zone) riferito al mese di giugno 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019. Quest’ultimo requisito non è richiesto per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° luglio 2019 (in una delle zone indicate).
L’importo del contributo è determinato applicando una determinata percentuale (diversa a seconda dell’ammontare dei ricavi o dei compensi) alla differenza di fatturato tra le due mensilità sopra indicate, e in ogni caso, non può essere superiore a 150.000.
Si ricorda che il beneficio in oggetto è alternativo al contributo erogato a valere sul Fondo per la filiera di ristorazione (news Fipe). Di conseguenza, se è stata presentata istanza per accedere al “fondo ristorazione” non è possibile presentare domanda per accedere al contributo in oggetto.
Inoltre, è bene precisare che qualora l’impresa abbia già presentato istanza e percepito il contributo di cui al Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 12 novembre 2020 (di cui supra) può accedere anche al beneficio in oggetto limitatamente a un Comune diverso da quello in precedenza indicato. Esemplificando, come precisa l’Agenzia dell’Entrate, “se è stato richiesto ed ottenuto il contributo per gli esercizi commerciali situati a Roma e a Firenze è possibile [oggi] richiedere il presente contributo per un esercizio commerciale situato a San Giovanni Rotondo”.
Per maggiori informazioni, contatta l’Associazione territoriale a te più vicina!
10-09-2021