Bevande alcoliche: cosa è cambiato per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

21 Gennaio 2025

Bevande alcoliche: cosa è cambiato per gli esercizi di somministrazione?

Con la Legge n. 177/2024, in vigore dal 14 dicembre u.s., sono state introdotte rilevanti modifiche al Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992) per ridurre i livelli di incidentalità stradale. Le novità si concentrano su comportamenti specifici come l’utilizzo di smartphone alla guida, l’assunzione di sostanze stupefacenti e la guida in stato di ebbrezza.

Pur non essendoci cambiamenti nelle normative che regolano gli esercizi di somministrazione, il relativo clamore mediatico ha generato confusione. È quindi fondamentale chiarire subito che, salvo per le categorie “alcol zero” (neopatentati, conducenti professionali, ecc.), la soglia di tolleranza alcolemica rimane invariata (0-0,5 g/l).

Disciplina degli esercizi di somministrazione

La normativa di sicurezza vigente per gli esercizi di somministrazione non è stata modificata e continua a prevedere:

  • Il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 3.00 alle 6.00. Tuttavia, limitazioni orarie più stringenti possono essere adottate a livello locale;
  • Per i locali aperti oltre le 24.00 è obbligatorio mettere a disposizione dei clienti un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, affinchè possano il proprio stato di idoneità alla guida e le Tabelle alcolemiche riguardanti i sintomi correlati ai diversi livelli di alcolemia e le quantità indicative di bevande alcoliche che possono comportare il superamento del limite legale di 0,5 g/l:
  • Persiste il divieto di somministrazione di bevande alcoliche a minori di 18 anni, la violazione è punibile con una sanzione amministrativa. Inoltre, nel caso di minori di 16 anni, è configurabile il reato ex art. 689 c.p.;
  • L’esercente è tenuto per legge a rifiutare la somministrazione di alcol a persone in stato di manifesta ubriachezza o infermità mentale;
  • Regole speciali per gli esercizi posti nelle aree di servizio in autostrade e superstrade:
  • Divieto assoluto di somministrazione di bevande superalcoliche.
  • Divieto di somministrazione di alcolici dalle 2:00 alle 6:00.
  • Divieto di vendita di superalcolici per asporto dalle 22:00 alle 6:00.

Domande Frequenti:

La guida in stato di ebbrezza è più severa per tutti?

Le sanzioni sono state inasprite solo per alcune fattispecie riguardanti le c.d. “categorie alcol zero” e la guida con un tasso alcolemico sopra 0,8 g/l ovvero + 1,5 g/l). La soglia di tolleranza alcolemica è rimasta invariata:  (0-0,5 g/l) ad eccezione delle categorie alcol zero.

Come posso adeguarmi alle norme per i locali aperti oltre mezzanotte?
È obbligatorio dotarsi di un alcol test all’uscita e delle due tabelle che informino i clienti sulle quantità alcoliche e i relativi effetti sul tasso alcolemico.

Di seguito, alcune stime indicative basate sul consumo di un bicchiere di vino (vol. 12% – 125 cc):

  • Donna, 55 kg, stomaco vuoto: 0,42 g/l (vicino al limite)
  • Donna, 55 kg, stomaco pieno: 0,24 g/l.
  • Uomo, 75 kg, stomaco vuoto: 0,24 g/l.
  • Uomo, 75 kg, stomaco pieno: 0,14 g/l.

Cosa rischio se non rispetto i divieti di somministrazione?
Le sanzioni variano a seconda della violazione:

  • Da 5.000 a 20.000 euro per il mancato rispetto degli orari di somministrazione.
  • Da 250 a 1.000 euro per la somministrazione di alcol a minori di 18 anni e, nel caso di minori di anni 16, la pena pecuniaria dell’ammenda da 516 a 2.582 euro o la pena della permanenza domiciliare da quindici a quarantacinque giorni o la pena del lavoro di pubblica utilità da venti giorni a sei mesi.
  • Ammenda o pene alternative per somministrazione a persone in stato di manifesta ubriachezza o infermità mentale.


Gli esercizi di somministrazione continuano a svolgere un ruolo fondamentale nella promozione del consumo responsabile. Adeguarsi alle normative non solo tutela i titolari da sanzioni, ma contribuisce a garantire la sicurezza stradale e un servizio di qualità per i clienti. Per ulteriori informazioni contatta la FIPE-Confcommercio a te più vicina.

Link utili:

Non hai trovato quello che cercavi?
Seguici su