002 – Legge 30 dicembre 2024 n. 207 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025 – 2027”

8 Gennaio 2025

CIRCOLARE n. 2 del 7 gennaio 2025 Prot. n. 2 GRG-AC/bf

OGGETTO: Legge 30 dicembre 2024 n. 207 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025 – 2027”

La Legge di bilancio 2025 include alcuni interventi di rilievo per i Pubblici Esercizi, tra i quali:

  • a decorrere dal 1.01.2026, l’obbligo di effettuare la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi mediante registratori di cassa che siano in collegamento tecnico con gli strumenti di pagamento elettronico (c.d. POS);
  • la proroga a titolo oneroso fino al 31.12.2026 delle concessioni in scadenza al 31.12.2024 relative al gioco del bingo, alle scommesse e alla realizzazione e alla conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, del TULPS;
  • la proroga dal 1.01.2025 al 30.09.2025 della disciplina sulla detassazione del lavoro notturno e straordinario nei giorni festivi per lavoratori del comparto del turismo tra cui i dipendenti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art.5 della L. n. 287/1991;
  • il riconoscimento di un’aliquota massima fino al 45% come credito d’imposta “Transizione 5.0” per gli investimenti fino a 10 milioni di euro;
  • l’applicazione della disciplina del credito d’imposta per la ZES Unica anche per gli investimenti realizzati nel 2025, stanziando a tal fine 2,2 miliardi euro;
  • lo stanziamento di 110 milioni di euro per la concessione di agevolazioni finanziarie per sostenere investimenti privati per lo sviluppo dell’offerta turistica sul territorio nazionale;
  • la modifica dei limiti reddituali relativi al regime di tassazione agevolata delle mance, confermando l’applicazione dell’aliquota del 5% ed elevando i limiti ad un reddito di lavoro dipendente non superiore a euro 75.000 ed entro il limite del 30% delle mance percepite nell’anno.

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