Oneri distacco transnazionale: l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce precisazioni
Con la nota n. 2401 del 20 dicembre 2023, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) illustra alcune semplificazioni di oneri amministrativi che i datori di lavoro possono adottare in caso di distacco transnazionale.
Secondo l’INL è sufficiente che, durante il distacco e sino a due anni dalla sua fine, la documentazione che deve essere conservata dal datore in lingua italiana (ad es. contratto di lavoro, prospetti paga, prospetti che indicano inizio e fine e durata dell’orario di lavoro etc.) sia messa a disposizione degli organi di vigilanza che ne facciano richiesta, senza che ciò implichi la necessità di tenerla in loco per tutto il periodo di distacco.
Inoltre, a parere dell’Ispettorato, il soggetto referente che l’impresa distaccante è tenuta a designare per le interlocuzioni con le competenti autorità italiane, non deve necessariamente essere fisicamente presente sul territorio nazionale, bensì è sufficiente che sia domiciliato in Italia.
Per maggiori informazioni, consulta la nota dell’INL, qui.