Mixer mar. 23 – L’attesa al ristorante legittima a non pagare?

10 Marzo 2023

UNA VOLTA INSTAURATO IL VINCOLO RECIPROCO TRA RISTORATORE E CLIENTE, È PREVISTA DALLA LEGGE UNA CERTA TOLLERANZA DA PARTE DI QUEST’ULTIMO RIGUARDO A POSSIBILE RITARDI

AVV. GIULIA REBECCA GIULIANI

É possibile che i tempi di attesa al ristorante, per diverse ragioni, si protraggano oltre le aspettati­ve del cliente, tuttavia, è un errore pensare che i ritardi possano rappresentare sempre e comunque una valida ragione ad abbandonare il locale senza pagare il conto.

Vale la pena ricordare che l’accordo tra ristoratore e cliente rientra tra i contratti atipici (art. 1322, comma 2 c.c.) – in quanto non è stato puntualmente disciplinato dal legislatore – che si perfeziona quando il secondo, dopo aver appreso dal menù e dal servizio di sala tutte le informazioni utili, manifesta la volontà di accettare la proposta dell’eser­cente, tramite l’ordinazione.

Ed è bene ricordare che al contratto di ristorazione si applicano i prin­cipi generali di cui al Titolo II, Li­bro IV del codice civile, tra cui la buona fede e correttezza (art. 1175 c.c.) che ricom­prende il dovere di pre­servare gli interessi dell’altra parte alla conservazione del vincolo in­staurato e, d u n q u e , una cer­ta tolleranza qualora sopraggiungessero eventuali modifiche alla prestazione originariamente concorda­ta, purché non ne compromettano la sostanziale utili­tà per l’altro contraente. Da ciò discende, anzitutto, la necessità che le parti abbiano, l’una verso l’altra, un c.d. ‘obbligo di protezione’ anche con riferimento alle soluzioni da adottare nel caso in cui si presentino problemi durante l’esecuzione del contratto, come ad esempio un ritardo nel servizio. Non a caso, per eser­citare la risoluzione e far venir meno il vincolo pattui­to, il legislatore richiede che l’inadempimento non sia di ‘scarsa importanza’ in quanto la gravità delle con­seguenze derivanti dallo scioglimento contrattuale, è giustificabile solo in presenza di una violazione altret­tanto seria.

COME SI APPLICA LA NORMATIVA?

Volendo applicare in concreto i principi giuridici sinteticamente illustrati, va anzitutto considerata l’ipotesi comunemente più diffusa, ove cliente ed esercente non stabiliscono previamente un ter­

mine entro cui il servizio deve esser effettuato. Di conseguenza, tenuto conto della complessità della comanda e dei relativi tempi di esecuzione, è ragio­nevole ritenere che il primo potrà svincolarsi dal contratto solo qualora il ritardo – imputabile all’e­sercente – sia tale da aver reso inutile la consuma­zione di quanto ordinato, tenuto conto che, a tal fine, la giurisprudenza di legittimità generalmente richiede che debba essere “in concreto superato ogni limite di normale tolleranza”. In questo caso, dovranno essere oggetto di valutazione diversi elementi, tra cui i normali tempi di preparazione delle pietanze (variabili a seconda della complessità dei piatti scelti), così come le specifiche condizioni di tempo e di luogo (andrà ad esempio considerato se si tratta di un giorno in cui il locale è molto o poco affollato, se l’ordine è stato effettuato all’inizio o nel pieno del normale orario di attività, ecc). In definiti­va, la valutazione della gravità dell’inadempimento impedisce che uno dei contraenti possa pretestuo­samente sciogliersi dal vincolo.

Diverso è invece il caso in cui al momento dell’ordi­nazione il cliente abbia previamente manifestato al ristoratore uno specifico interesse a ricevere il ser­vizio entro un determinato arco temporale, ad es. dichiarando il tempo a pro­pria disposizione per la consumazio­ne del pasto; in que­sto caso, infatti, si può ritenere instaurata una condizione esplicita che, nel caso in cui sia disattesa dall’e­sercente, potrebbe legittimare il primo a non ritenere più utile l’ese­cuzione di quanto richiesto.

In conclusione, poiché siamo di fronte a una presta­zione dinamica e soggetta a imprevisti è ben possibile che non tutto fili liscio, ma è indubbio che l’esercen­te abbia tutto l’interesse a lasciare soddisfatti i propri clienti, con un servizio di qualità e in grado di raggiun­gere le aspettative di chi, ogni giorno, da solo o in com­pagnia, lo sceglie tra i tanti.

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