Controlli ufficiali: disposizioni nazionali di adeguamento al Reg UE n. 2017/625
Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i Decreti Legislativi che recano le disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625, in materia di controlli ufficiali a garanzia della sicurezza alimentare.
Il D.Lgs n. 27/2021, reca la disciplina dell’esecuzione delle attività di controllo, definendone, tra l’altro:
- le modalità di svolgimento, prevedendo che le stesse siano effettuate:
- su tutti gli stabilimenti e le attività in base alla categoria di rischio assegnata e con frequenza adeguata;
- senza preavviso, tranne nei casi in cui tale preavviso sia necessario;
- secondo procedure documentate, aggiornate in base alle necessità, contenenti istruzioni per il personale addetto all’esecuzione, al fine di garantirne l’omogeneità e l’efficacia;
- rendicontando gli esiti tramite una scheda di controllo o verbale, eventualmente anche in formato elettronico, da rendere disponibile all’operatore.
- le Autorità competenti designate alla pianificazione, alla programmazione, all’esecuzione, al monitoraggio, dei controlli ufficiali, nonché all’accertamento e alla contestazione delle sanzioni, individuando, nell’ambito delle rispettive competenze:
- il Ministero della Salute;
- le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- le Aziende sanitarie locali.
- gli obblighi che ricadono sui controllati, prevedendo ad es. l’obbligo di assicurare al personale delle Autorità ispettive l’accesso a locali, attrezzature, merci ecc. – nei limiti di quanto necessario allo svolgimento dell’attività di controllo – nonché di fornire assistenza e collaborazione.
Il D.Lgs n. 32/2021 disciplina, invece, le modalità di finanziamento dei controlli ufficiali, prevedendo che la nuova disciplina trovi applicazione solo a partire dal 1° gennaio 2022.
Il Provvedimento prevede un nuovo sistema tariffario annuale – applicabile a prescindere dall’esecuzione del controllo ufficiale e, quindi, anche nei confronti delle imprese che non siano state assoggettate, nel corso dell’anno solare, ad attività ispettiva – che, diversamente dal regime previgente (che prevedeva diverse tariffe a seconda delle quantità di beni prodotti o commercializzati) stabilisce una differenziazione delle tariffe in base al rischio collegato all’attività svolta dall’operatore: in sostanza, vengono individuate 3 fasce di rischio (basso, medio, alto) e la tariffa da versare è tanto più elevata, quanto più alta è la fascia di rischio riconosciuta per ogni stabilimento, ad opera delle Regioni e delle Province autonome.
E’ bene precisare che le imprese della ristorazione commerciale sono espressamente escluse dal pagamento della tariffa forfettaria che, invece, dovrà esser versata dalla ristorazione collettiva e da quella di comunità ed eventi (catering e sale ricevimenti), fatta eccezione, tra l’altro, per le aziende che non abbiano commercializzato all’ingrosso ad altri operatori o ad altri stabilimenti una quantità superiore al 50% della propria merce.
Con riferimento ai controlli ufficiali originariamente non programmati e/o effettuati su richiesta dell’operatore (ad es. per la richiesta di certificati/attestati ufficiali) è invece prevista l’applicazione di una tariffa oraria.