Pubblicato in G.U. il Decreto Legislativo n. 27 giugno 2022, n. 104 in attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea.

30 Luglio 2022

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di ieri il Decreto Legislativo n. 27 giugno 2022, n. 104 in attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea.

Le novità principali introdotte dal decreto riguardano i nuovi obblighi a carico del datore di lavoro che dovrà comunicare ai lavoratori, per iscritto in formato cartaceo oppure elettronico, una serie di informazioni riguardanti il rapporto di lavoro.

Per quanto riguarda gli obblighi comunicativi, questi, a seconda delle informazioni da comunicare al dipendente, dovranno essere assolti all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell’inizio dell’attività lavorativa o in ogni caso entro i sette giorni successivi all’inizio della prestazione lavorativa (per uno specifico elenco di informazioni indicate nel decreto l’obbligo potrà essere assolto entro trenta giorni).

Si precisa che le disposizioni previste dal decreto in questione si applicano a  tutti i rapporti di lavoro già instaurati alla data del 1° agosto 2022. A tal proposito il datore di lavoro o il committente, su richiesta  scritta  del lavoratore,  è  tenuto  a fornire, aggiornare o integrare entro sessanta giorni.

Per i rapporti di lavoro non ancora instaurati gli obblighi in questione si applicheranno a partire dal prossimo 13 agosto 2022.

Si evidenziano ulteriori novità in tema di:

– lavoro intermittente

– durata massima del periodo di prova anche con riferimento al tempo determinato

– ulteriori obblighi informativi nel caso di utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati

– prestazioni di lavoro all’estero

Infine si evidenzia che in caso di inadempimento del datore di lavoro o del committente, sono previste sanzioni da 250 a 1500 euro.

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