D.L. “Taglia prezzi energia” in Gazzetta Ufficiale
È stato pubblicato il D.L. del 21 marzo 2022 n. 21, c.d. “Taglia-prezzi” recante “misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina”, adottato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 18 marzo e in vigore a partire dal 22 marzo 2022.
Il provvedimento composto da 39 articoli reca una serie di misure relative al contenimento dei prezzi dell’energia e dei carburanti, prezzi dell’energia, al sostegno della liquidità delle imprese, al rafforzamento del presidio per la tutela delle imprese nazionali e rafforzamento dell’accoglienza umanitaria.
Tra le disposizioni di maggiore interesse per le imprese di pubblico esercizio, si segnala:
- il contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, per l’acquisto di energia elettrica, in favore delle imprese dotate di contatori di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW (non rientranti nella categoria di imprese energivore di cui al DM MISE del 21.12.2017).
Il contributo sarà pari al 12 % della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022. Per accedere al beneficio occorre che il prezzo di tale spesa, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, sia incrementato di almeno il 30% rispetto al secondo trimestre del 2019. Il contributo è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ma è cedibile, solo per intero, a soggetti terzi, ivi compresi istituti di credito e intermediari finanziari (art. 3);
- il contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, per l’acquisto di gas naturale, in favore delle imprese (diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all’art. 5 del D.L. n. 17/2022).
La misura del credito sarà pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale, consumato nel secondo trimestre del 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici. Il contributo è riconosciuto a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale abbia subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo trimestre del 2019. Anche in questo caso il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ma è cedibile, solo per intero, a soggetti terzi, ivi compresi istituti di credito e intermediari finanziari (art. 4);
- la rateizzazione delle bollette per consumi energetici relativi ai mesi di maggio e giugno 2022, in favore delle imprese con sede in Italia che siano clienti finali di energia elettrica e di gas naturale. Le imprese, in particolare, potranno chiedere ai relativi fornitori di rateizzare tale spesa, fino a un massimo di 24 rate mensili (art. 8).
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