Ricognizione nuove regole amministrative per gli apparecchi da intrattenimento senza vincite in denaro di cui all’art. 110, comma 7 TULPS

22 Febbraio 2022

CIRCOLARE n. 43 del 22 febbraio 2022

OGGETTO: Ricognizione nuove regole amministrative per gli apparecchi da intrattenimento senza vincite in denaro di cui all’art. 110, comma 7 TULPS

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha definito la disciplina dei titoli autorizzatori, nonché dei parametri numerici e dei criteri di installazione degli apparecchi da intrattenimento senza vincite in denaro di cui all’art. 110, comma 7 del TULPS. Con riferimento ai titoli autorizzatori:
• entro il 28 febbraio p.v. il gestore

  • degli apparecchi installati prima del 1° gennaio 2003 dovrà richiedere telematicamente alla suindicata Agenzia il rilascio di un nulla osta per la messa in esercizio in sostituzione del precedente, nonché del dispositivo di identificazione elettronica;
  • degli apparecchi di cui all’art. 110, comma 7, lett. c bis) e c ter) dovrà richiedere il rilascio del nulla osta per la messa in esercizio, nonché del dispositivo di identificazione elettronica;

• entro il 30 giugno 2022, il gestore degli apparecchi di cui all’art. 110 del TULPS, comma 7, lett. a) e lett. c), verificati e certificati secondo le regole tecniche previgenti, dovrà richiedere il rilascio, in sostituzione del precedente, del nulla osta per la messa in esercizio e del relativo dispositivo di identificazione elettronica.

Inoltre, dal 1° marzo 2022 la suindicata Agenzia ha chiarito che presso bar, ristoranti, stabilimenti balneari, sale scommesse, punti di gioco all’interno di esercizi con attività principale diversa e sale bingo, con riferimento agli apparecchi in oggetto, potranno essere installati esclusivamente:
• quelli del comma 7 lett. a);
• quelli del comma 7 lett. c) purchè (i) non attivabili a gettoni o con l’utilizzo di strumenti elettronici di pagamento quali carte prepagate, non bancarie e non riconducibili ad alcun circuito di pagamento ma esclusivamente finalizzate al gioco, ovvero (ii) non consentano il collegamento in rete per operazioni di monitoraggio e controllo nonché per la formazione di classifiche e per la realizzazione di gioco simultaneo a distanza;
• comma 7 lett. c bis) purché (i) non attivabili a gettoni o con l’utilizzo di strumenti elettronici di pagamento quali carte prepagate, non bancarie e non riconducibili ad alcun circuito di pagamento, ma esclusivamente finalizzate al gioco, ovvero (ii) non distribuiscano tagliandi direttamente, durante o immediatamente dopo la conclusione della partita;
• quelli del comma 7 lett. c ter).

E’ altresì previsto un numero massimo di apparecchi installabili a seconda della tipologia di esercizio e della relativa superfice sintetizzato, per maggiore comodità, in uno specchietto inserito nel corpo della presente circolare.

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