20-03 Messaggio INPS Messaggio n. 1287/2020

20 Marzo 2020

Prime indicazioni operative INPS in tema di cassa integrazione ordinaria, dell’assegno ordinario e della cassa integrazione in deroga per l’emergenza COVID-19 a seguito del d.l. “Cura Italia” n. 18/2020.

L’Istituto Nazionale Previdenza Sociale con il messaggio n.1287/2020 fornisce le prime indicazioni operativa in tema di cassa integrazione ordinaria, dell’assegno ordinario e della cassa integrazione in deroga per l’emergenza COVID-19 a seguito del d.l. “Cura Italia” n. 18/2020.

Assegno ordinario

Viene ribadito che l’assegno ordinario è erogato nei casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del Fondo di integrazione salariale. 

Sono beneficiari della prestazione: i lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante e con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio, impiegati presso datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti

La disciplina speciale introdotta dal decreto “Cura Italia” prevede:
• non è dovuto il pagamento del contributo addizionale;
• non si tiene conto del tetto contributivo aziendale;
• non si tiene conto del limite delle 26 settimane nel biennio mobile per il Fondo di integrazione salariale (FIS);
• non si tiene conto del limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile;
• non si tiene conto del limite di 1/3 delle ore lavorabili.
• i periodi autorizzati sono neutralizzati in caso di successive richieste;
• non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, ma è solo sufficiente che siano alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020;
• il termine di presentazione delle domande è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Modalità di presentazione della domanda
La domanda potrà essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa e dovrà deve essere presentata dal datore di lavoro esclusivamente on line sul sito www.inps.it, avvalendosi dei servizi per “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, opzione “CIG e Fondi di solidarietà”, selezionando la causale “Emergenza COVID-19 nazionale”.
Alla domanda non dovrà essere allegata la scheda causale, né ogni altra documentazione a titolo di prova. Nei casi in cui l’accesso alla prestazione di assegno ordinario sia subordinato al preventivo espletamento delle procedure sindacali con obbligo di accordo aziendale, ai fini dell’accoglimento dell’istanza, sarà ritenuto valido anche un accordo sottoscritto in data successiva alla domanda. 
Le aziende potranno chiedere l’integrazione salariale per “Emergenza COVID-19 nazionale” anche se hanno già presentato una domanda o hanno in corso un’autorizzazione con altra causale. In tal caso, il periodo concesso con causale “Emergenza COVID-19 nazionale” prevarrà sulla precedente autorizzazione o sulla precedente domanda non ancora definita. 

Modalità di accesso
L’accesso alle prestazioni sarà garantito nei limiti delle risorse pubbliche stanziate dal decreto.

Modalità di pagamento
Oltre all’ordinaria modalità di erogazione della prestazione tramite conguaglio su UNIEMENS, sarà possibile autorizzare il pagamento diretto al lavoratore, senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell’impresa.


Cassa integrazione in deroga
Sono riconosciuti trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga per un periodo non superiore a nove settimane, a tutti i datori di lavoro del settore privato. Ai beneficiari è riconosciuto il trattamento d’integrazione salariale, la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori (ANF).

Sono esclusi dalla prestazione:
• i datori di lavoro che possono accedere alla CIGO o alle prestazioni garantite dal FIS e dai Fondi di solidarietà;
• I lavoratori assunti dopo il 23 febbraio 2020. 
La prestazione è aggiuntiva rispetto alle disposizioni già adottate per i trattamenti in deroga concessi alle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, e per la cosiddetta “zona rossa”.

Requisiti:
• per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti è necessario l’accordo sindacale, concluso anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale relativamente alla durata della sospensione del rapporto di lavoro;
• per datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti, non è necessario l’accordo sindacale, neanche concluso in via telematica.


Come fare domanda 
La prestazione è concessa con decreto delle Regioni e delle Province autonome interessate che provvedono anche alla verifica della sussistenza dei requisiti di legge. 
Le relative domande di accesso devono essere presentate esclusivamente alle Regioni e Province autonome interessate, che effettueranno l’istruttoria secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.

Le Regioni inviano all’Istituto, in modalità telematica tramite il Sistema Informativo dei Percettori (SIP), attraverso l’utilizzo del cosiddetto “Flusso B”:
• il decreto di concessione, individuato con numero di decreto convenzionale “33193”; 
• la lista dei beneficiari. 

Modalità di pagamento 
È previsto esclusivamente il pagamento diretto e il datore di lavoro dovrà inoltrare il modello “SR 41”.

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20-03-2020

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