Chiarimenti Agenzia delle Entrate – Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi e pagamento mediante buoni pasto

7 Novembre 2019

In data 23 ottobre l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che nell’ambito dei corrispettivi da trasmettere telematicamente debbano confluire anche gli importi non riscossi e quelli relativi ai buoni pasto.
Dunque, completata la prestazione nei confronti del cliente, alla ricezione del buono pasto, l’esercente è tenuto al rilascio dello scontrino fiscale.

Tuttavia l’emissione della successiva fattura che documenta nei confronti della società emettitrice l’avvenuta prestazione e che consente all’esercente l’ottenimento del rimborso dei buoni pasto, non determina duplicazione dell’IVA, in quanto la stessa è esigibile solo al momento dell’effettivo rimborso da parte dell’emettitrice.

link correlati

Provvedimento e specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi validi ai fini della lotteria

Agenzia delle entrate – specifiche tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127

07-11-2019

Non hai trovato quello che cercavi?
Seguici su