Riforma del Terzo Settore: azioni Fipe per contrastare abusivismo

13 Giugno 2017

Gli schemi dei decreti legislativi attuativi della legge delega per la riforma del Terzo Settore sono ora all’esame delle Camere per l’espressione del parere previsto poi seguirà un passaggio al Ministero per eventuali modifiche al testo ed infine l’approvazione definitiva in Consiglio dei Ministri.
Vi sono alcune disposizioni che riguardano la somministrazione di alimenti e bevande da parte delle associazioni del Terzo Settore:

– conferma della definizione di non commerciale dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte delle associazioni di promozione sociale ai loro associati, ma solo se senza avvalersi di forme di pubblicità ai non soci;
– deroga al possesso dei requisiti morali e professionali per la somministrazione temporanea di alimenti e bevande da parte degli enti del Terzo Settore;
– donazioni di derrate alimentari – necessario coordinamento con la Legge sugli sprechi alimentari.

La Fipe ha monitorato e continua a monitorare iter, richiedere audizioni e presentare osservazioni al testo.

Fipe in più occasioni ha manifestato il proprio interesse alla redazione di questa riforma, partecipando dapprima alla consultazione pubblica avviata dopo l’emanazione nel maggio del 2014 delle “Linee Guida per una Riforma del Terzo Settore”, apprezzando in quella sede soprattutto l’intento del Governo di “separare il grano dal loglio”, con riferimento a tutte quelle situazioni create da soggetti non trasparenti che usufruiscono dei benefici previsti utilizzando spregiudicatamente la forma associativa.

Ci si riferisce in particolare, alla necessità, da più parti condivisa, di rimuovere l’utilizzo indiscriminato, oggi esistente e in più occasioni denunciato dalla scrivente Federazione, da parte di pseudo enti associativi, dei meccanismi agevolativi fiscali esistenti, al solo scopo di svolgere attività economiche, soprattutto nei comparti delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e d’intrattenimento, con un esborso per tributi estremamente ridotto e, quindi, in diretta e illecita concorrenza con le attività imprenditoriali operanti in detti comparti.

La Federazione nei giorni scorsi ha chiesto di essere audita ed ha inviato un documento di osservazioni alle Camere.

La novità apprezzabile per quanto riguarda il terzo settore sta nell’inserimento di una condizione precisa per poter definire tale attività di somministrazione come non commerciale – oltre quella già esistente dell’effettuazione della somministrazione nei confronti degli associati e dei familiari conviventi – ovvero è necessario che per il suo svolgimento l’associazione non si avvalga di alcuno strumento pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi, diversi dagli associati (cfr. art. 85, comma 4, lett. b).
L’introduzione di questa condizione, come anche affermato dall’Agenzia delle Entrate durante la sua audizione sullo schema di D.Lgs., dovrebbe aiutare a “neutralizzare eventuali impatti concorrenziali di tali attività con possibili ricadute in tema di compatibilità con la disciplina dell’Unione Europea in tema di aiuti di Stato” ed è quindi un primo passo per contrastare i noti fenomeni di abusivismo.

La Federazione quindi apprezza tale inserimento, ma sostiene però che per rendere concretamente operative tali condizioni, sarebbe necessario prevedere un sistema di controlli ad hoc e stringenti da parte delle Autorità preposte, ma soprattutto sarebbe auspicabile la previsione di una specifica sanzione per le associazioni che non rispettano le condizioni previste, stabilendo in questo caso la perdita della qualifica di “non commerciale” per tale attività di somministrazione ed i conseguenti benefici relativi.

Ad oggi infatti gli enti riconosciuti dal Ministero dell’Interno sono i più vari (ACLI, ARCI, CRI, ecc.) e ad essi possono aderire tutte le associazioni di promozione sociale, con criteri non ben specificati e spesso automatici e formali, senza un reale controllo delle finalità di promozione sociale dell’associazione che chiede di aderire.

Inoltre, la Federazione continua a non ritenere corretta l’esenzione dalla certificazione dei corrispettivi per le attività di somministrazione descritte, poiché ritiene necessaria, anche ai fini della legittima applicabilità del regime degli aiuti “de minimis”, richiamato dall’art. 88 dello schema, la reale quantificazione del volume di prestazioni che le associazioni in questione effettuano, quantificazione che è possibile esclusivamente con una qualche forma di certificazione dei corrispettivi e che infatti fino ad oggi non è mai realmente avvenuta.

Link correlati:

schema di decreto legislativo sul Terzo Settore

schema di decreto legislativo sull’Impresa sociale

13-06-2017

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