Autorizzazione paesaggistica: semplificazioni
Il 6 aprile p.v. entrerà in vigore il D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31 “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura semplificata”.
È un provvedimento che Fipe aspettava da tempo e di cui ha seguito l’iter fin dalla sua genesi nel 2014, partecipando insieme a Confcommercio al tavolo informale costituito sul tema dal Mibact e rappresentando al Ministro Franceschini le proprie istanze e preoccupazioni in più occasioni, da ultimo nell’Assemblea federale 2016 sul tema “Il valore dei pubblici esercizi per l’identità e l’attrattiva dei centri storici”, che ha visto anche la partecipazione del Ministro stesso.
La particolarità di questo DPR, invece, risiede proprio nel fatto che la sua disciplina, in base all’art. 13 del DPR stesso, trova immediata applicazione nelle Regioni a statuto ordinario e vincola all’adeguamento le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano. In particolare, l’esonero dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica nei casi previsti si applica immediatamente a tutto il territorio nazionale, superando quindi qualsiasi normativa regionale o regolamento comunale che prescrive diversi adempimenti per quelle fattispecie.
Per quanto riguarda gli interventi di interesse del settore viene finalmente stabilito a livello nazionale che per l’installazione in aree vincolate di elementi facilmente rimovibili, quali tende, pedane, elementi ornamentali, ecc. all’esterno di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande non è necessaria in nessun caso l’autorizzazione paesaggistica (cfr. allegato A del DPR lett. A.17), con notevole semplificazione degli adempimenti per la richiesta del suolo pubblico, che rimane ferma, nonché risparmio di tempo e denaro.
In tale dicitura sembra potersi ritenere pacifico l’inserimento anche di tavolini e sedie, in quanto elementi di arredo a bassissimo impatto, benché non esplicitamente inseriti nel testo.
Saranno invece soggetti al procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata gli interventi:
1. verande e strutture in genere (dehors) tali da configurare spazi chiusi all’esterno delle attività di somministrazione;
2. installazione di manufatti amovibili o di facile rimozione, consistenti in opere di carattere non stagionale e a servizio della balneazione, quali chioschi, servizi igienici e cabine;
3. prima collocazione ed installazione dei predetti manufatti amovibili o di facile rimozione aventi carattere stagionale.
Quest’ultima disciplina va raccordata con quanto previsto dalla lett. A.28 dell’allegato A che prevede l’esclusione dell’autorizzazione paesaggistica per lo smontaggio e rimontaggio periodico di ogni tipo di struttura stagionale munita di autorizzazione paesaggistica.
Altre fattispecie che intessano il settore dei pubblici esercizi riguardano:
• l’integrazione o la sostituzione di vetrine (A.2/B.3);
• il consolidamento statico degli edifici a fini antisismici e/o adeguamento alla normativa di riferimento (A.3/B.5);
• interventi per l’eliminazione di barriere architettoniche (A.4/B.6);
• installazione di insegne per esercizi commerciali e altre attività economiche (A.23/B.36).
Come si può notare questi interventi sono all’interno di entrambi gli allegati, poiché, a seconda dell’invasività delle fattispecie specificate, possono essere considerati liberi dall’autorizzazione paesaggistica o soggetti al procedimento semplificato.
Per tutti gli interventi, rimane sempre ferma la disciplina amministrativa a cui sono assoggettati, in particolare per quanto riguarda i titoli abilitativi edilizi, i provvedimenti di occupazione di suolo pubblico e l’esercizio di attività commerciali su area pubblica.
Per maggior informazioni:
rivolgiti alla Fipe più vicina (https://www.fipe.it/organizzazione-territoriale/fipe/struttura-fipe/organizzazione-territoriale)
28-03-2017