Canone RAI: nessuna novità per bar e ristoranti
Il 1° febbraio p.v. (dato che il 31 gennaio cade di domenica) andrà rinnovato l’abbonamento speciale alla RAI per gli apparecchi televisivi e radiofonici presenti negli esercizi pubblici.
La legge di Stabilità per il 2016 nulla ha innovato rispetto al pagamento del canone speciale per la detenzione di apparecchi fuori dall’ambito familiare.
Pertanto, tale canone va versato nella consueta modalità del bollettino postale che la Rai invia alle imprese prima della scadenza.
Gli importi del canone speciale per radio e tv (comprensivi di IVA del 4%) sono scaricabili al seguente link: http://www.abbonamenti.rai.it/Speciali/IlCanoneSpeciali.aspx#due .
Per tutte le altre informazioni (modalità di pagamento, variazioni, disdette, ecc.) si rinvia al sito della RAI http://www.abbonamenti.rai.it/Speciali/Speciali.aspx .
Si ricorda che, ai sensi del comma 2 dell’art. 16 della legge n. 488/1999, il canone speciale per la televisione ricomprende anche quello per la radio, pertanto i soggetti che hanno nel proprio locale sia radio che tv pagheranno solo il canone per la televisione, mentre i soggetti che hanno la radio ma non la tv, saranno tenuti al pagamento del canone speciale per gli apparecchi radiofonici.
Inoltre, ai sensi dell’art. 17 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, le imprese e le società devono indicare, nella relativa dichiarazione dei redditi, il numero di canone speciale alla radio o alla televisione.
Per quanto riguarda gli abbonamenti domestici, invece, da quest’anno il canone relativo, che è stato ridotto a 100 euro, sarà addebitato nella bolletta elettrica della residenza anagrafica, a partire dal prossimo luglio (cfr. art. 1, commi 152-153, L. 208/2015 – Legge di Stabilità 2016).