BONUS IDRICO

3 Novembre 2021

Al fine di realizzare un risparmio delle risorse idriche, con Decreto del Ministero della Transizione ecologica sono stati definiti beneficiari e criteri per essere ammessi al c.d. “bonus idrico” (ex art. 1, commi da 61 a 65, L. n. 178/2020), con riferimento al quale sono stati stanziati 20 milioni di euro per l’anno 2021.

È bene precisare che le domande potranno essere presentate telematicamente soltanto dopo che verrà implementata la “Piattaforma bonus idrico”, tuttavia, in attesa della comunicazione ministeriale che chiarirà a partire da quando potranno essere inviate le richieste, queste le principali caratteristiche del bonus:

– Beneficiari: persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, titolari di un diritto di proprietà o altro diritto reale (es. contratto di locazione di immobile), nonché di diritti personali di godimento già registrati alla data di presentazione dell’istanza, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari. Nel caso di cointestatari o titolari di diritto reale o personale di godimento, prima di richiedere il sostegno è necessario dichiarare di aver comunicato al proprietario/comproprietario dell’immobile la volontà di usufruirne;

– L’identità dei beneficiari sarà accertata tramite SPID ovvero carta d’identità elettronica;

– Il bonus è riconosciuto per la sostituzione di sanitari e apparecchi a ridotto flusso d’acqua. Più nello specifico, le spese ammesse all’agevolazione sono quelle effettivamente sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 e relative a

i. fornitura e posa in opera di vasi sanitari in ceramica (volume di scarico ≤ a 6 litri) comprese le opere idrauliche e murarie collegate, lo smontaggio e la dismissione dei sistemi precedenti;
ii. fornitura e installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina (con dispositivi di controllo flusso dell’acqua ≤ a 6 litri al minuto) comprese le opere idrauliche e murarie collegate, lo smontaggio e la dismissione dei sistemi precedenti.

– È riconosciuto nel limite di 1.000 euro per singolo beneficiario, per un solo immobile e una volta sola;
– È alternativo e non cumulabile con altre agevolazioni previste per i medesimi interventi.

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