FAQ DPCM 2 marzo 2021

10 Marzo 2021

aggiornate al 10-03-2021

Salve, nel mio ristorante di 300 mq generalmente svolgo feste per matrimoni, cresime, battesimi ecc. Ai sensi del nuovo DPCM, rispettando le misure di sicurezza, posso riprenderli?
L’art. 16, comma 2 del DPCM del 2 marzo 2021 conferma il divieto di svolgimento di feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose, già previsto anche dal precedente DPCM (cfr. art. 1, comma 10, lett. n) DPCM del 14 gennaio 2021). È bene considerare che tale disposizione, sebbene ricompresa nel Capo II relativo alla zona gialla, risulta applicabile anche in zona arancione (cfr. art. 34) e in zona rossa (cfr. art. 39).
Sulla base di tale riferimento normativo, si ritiene che allo stato, non sia consentito lo svolgimento di eventi/feste/ricevimenti a seguito di cerimonie civili e religiose.

Ho un ristorante e la mia Regione è stata collocata in zona arancione. È possibile svolgere attività di mensa per i dipendenti di una ditta sulla base di un semplice contratto senza, tuttavia, possedere il codice ATECO 56.29? Vale lo stesso in zona rossa?
Con nota n. 004779 del 22.01.2021, il Ministero dell’Interno ha chiarito che, ai sensi dell’art. 2, comma 4, lett. c) del DPCM del 14 gennaio 2021 deve ritenersi consentito in zona arancione [ma è ragionevole che lo stesso valga per le zone rosse] lo svolgimento, nel rispetto delle misure di contenimento del contagio, dell’attività di ristorazione all’interno dei pubblici esercizi in favore di lavoratori di aziende, con le quali l’esercizio abbia instaurato un rapporto contrattuale avente ad oggetto la somministrazione di alimenti e bevande.
È bene considerare che quanto affermato dal Ministero vale anche con riferimento al DPCM del 2 marzo 2021 che, salvo modifiche, resterà in vigore fino al 6 aprile 2021, atteso che la disposizione sopra citata viene riproposta testualmente all’art. 37 del nuovo provvedimento (sul punto cfr. circolare del Ministero dell’Interno del 6 marzo 2020).
Tutto ciò premesso, alla luce di quanto osservato dal Ministero, sembra ragionevole ritenere che l’attività di “mensa” possa essere svolta non solo da imprese con specifico codice ATECO 56.29.1 (mense) o 56.29.2 (catering continuativo su base contrattuale), ma anche da parte di esercizi che abbiano stipulato con il committente-datore di lavoro uno specifico accordo contrattuale, e sempre che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio (scarica il cartello Fipe).
La nota ministeriale chiarisce che, al fine di agevolare le attività di controllo, è opportuno che gli operatori della ristorazione tengano in pronta visione:

  • copia del contratto sottoscritto tra esercente e datore di lavoro;
  • elenco dei nominativi del personale beneficiario del servizio.

Viene, invece, esclusa espressamente la possibilità che le medesime attività possano esser fornite – sempre sulla base di un contratto – anche nei confronti di un libero professionista (o di un titolare di partita IVA), in quanto difetterebbe un elemento imprescindibile delle attività di mensa o di catering continuativo, costituito dalla “collettività”.
Per ogni ulteriore informazione, la invitiamo a rivolgersi alla nostra associazione territoriale più vicina.

Buongiorno, il mio bar è situato a Cagliari. Considerato che la Sardegna è in zona bianca, fino a che ora posso restare aperto al pubblico?
Nelle Regioni collocate in zona bianca, ai sensi dell’art. 7 del DPCM del 2 marzo 2021:

  • non sono più applicabili le misure restrittive relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività disciplinate al Capo III, relative alla zona gialla ma continuano a dover essere rispettate le misure generali di prevenzione del contagio previste dal DPCM (es. distanziamento interpersonale di almeno un metro) e quelle specificamente previste per il settore di riferimento adottate con i Protocolli e/o linee guida allegati al provvedimento;
  • restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all’aperto, comprese le manifestazioni fieristiche e i congressi, nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso, e la partecipazione di pubblico agli eventi e alle competizioni sportive.

Per quel che concerne i bar, quindi, la normativa nazionale non prevede restrizioni orarie. Tuttavia, per quel che concerne il territorio sardo, si segnala che è stata emanata l’Ordinanza regionale n. 4 del 28 febbraio 2021, ai sensi della quale, dal 1° al 15 marzo 2021, i servizi di ristorazione dovranno rispettare i seguenti limiti orari: (i) i ristoranti potranno restare aperti fino alle ore 23.00, e i (ii) bar, pub, caffetterie e assimilabili, fino alle 21.00. Per ogni informazione aggiuntiva sulle disposizioni regionali si consiglia di contattare la nostra associazione territoriale a lei più vicina

Buongiorno, per un bar all’interno di un centro commerciale è possibile, in zona rossa, fornire il servizio dell’asporto?
Ai sensi dell’art. 46 del DPCM del 2 marzo 2021, in zona rossa è prevista la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione, eccezion fatta per il delivery (per il quale non sono previste restrizioni orarie) e della ristorazione con asporto, nel rispetto del limite orario delle ore 18, per gli esercizi con codice ATECO 56.3 (“bar e altri esercizi simili senza cucina”), e delle ore 22, per tutti gli altri.
Ciò premesso, è ragionevole ritenere che tale disposizione trovi applicazione anche nei confronti delle attività di ristorazione collocate all’interno di un centro commerciale et similia.
Sembra opportuno, tuttavia, operare una distinzione tra le giornate feriali e quelle festive e prefestive:

  1. nel primo caso – quindi dal lunedì al venerdì – non vi è dubbio in ordine all’applicazione della norma descritta, ai sensi della quale, dunque, un bar, anche se in zona rossa, e anche se all’interno di un centro commerciale, può fornire, fino alle ore 18, il servizio del take away, e, senza limitazioni orarie, quello del delivery;
  2. per quel che concerne le giornate festive e prefestive, occorre considerare che l’art. 26, comma 2 del richiamato DPCM, confermando l’impianto regolatorio del DPCM del 14 gennaio u.s., dispone la chiusura in tali giornate degli esercizi commerciali all’interno dei mercati, dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, e altre strutture ad essi assimilabili, con eccezione di farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie. Tale disposizione, sebbene espressamente ricompresa nel Capo III del DPCM – relativo alla zona gialla – è applicabile anche nei territori collocati in zona arancione (cfr. art. 34) e in zona rossa (cfr. artt. 39 e 45, comma 1). L’interpretazione più ragionevole del dato normativo consente di ritenere che, anche in tale contesto, le attività di ristorazione possano fornire i servizi di take away e delivery, tuttavia, poiché il controllo sul rispetto dell’esecuzione delle norme è riservata alle Prefetture locali, la invitiamo a contattare la nostra associazione territoriale più vicina, per verificare il concreto orientamento locale.

Salve, ho una discoteca in zona gialla e vorrei sapere se secondo il nuovo DPCM posso ospitare concerti live presso il mio locale.
Ai sensi dell’art. 15, del DPCM del 2 marzo 2021, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto – attualmente sospesi – potranno tornare a esser effettuati a partire dal 27 marzo 2021, nel rispetto delle misure previste dagli allegati 26 (spettacoli dal vivo) e 27 (cinema), nonché delle seguenti:

  • esclusivamente con posti a sedere preassegnati e distanziati;
  • dovrà esser assicurato il distanziamento di almeno un metro, sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi;
  • la capienza consentita non può essere superiore al 25% di quella massima autorizzata e comunque il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 400 per gli spettacoli all’aperto e a 200 per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.

Sulla base di questa norma, a partire dal 27 marzo, è ragionevole ritenere che sia consentito, lo svolgimento di eventi musicali dal vivo anche all’interno di discoteche, nel rispetto delle misure di prevenzione sopra indicate, atteso che la norma utilizza l’ampia formula “in altri locali o spazi anche all’aperto”. Tuttavia, considerato che il successivo art. 16, comma 1, del medesimo DPCM, prescrive la sospensione delle attività che abbiano luogo, tra l’altro, in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso, in assenza di un atto di indirizzo interpretativo a livello nazionale – già sollecitato dalla Federazione – si raccomanda di contattare la nostra associazione territoriale a lei più vicina, per verificare il concreto orientamento della prefettura locale di riferimento.

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