DPCM 3 novembre – Anteprima dei principali contenuti
Il Premier Conte e il Ministro Speranza hanno firmato il DPCM con il quale vengono introdotte nuove e più stringenti misure per contenere e contrastare la diffusione del Covid-19 sull’intero territorio nazionale. E’ bene evidenziare che il provvedimento non è ancora stato pubblicato in GU e che le zone con fasce di rischio c.d. “ ad elevata gravità” e quelle c.d. “di massima gravità” saranno individuate con provvedimento del Ministero della Salute, sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, sulla base di quanto stabilito nel documento di “Prevenzione e risposta a Covid 19”.
IL NUOVO DPCM
• Ha validità: dal 5 novembre 2020 al 3 dicembre 2020
• Dispone nuove misure di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale e distingue due ulteriori aree di rischio c.d. “ad elevata gravità” (sotto scenario di tipo 3) e quelle di “massima gravità” (sotto scenario di tipo 4)
• Come già indicato, le aree ad elevato e massimo rischio vengono stabilite con provvedimento del Ministero della Salute e le restrizioni si aggiungono a quelle base. E’ possibile che il giorno successivo alla firma del DPCM, con il nuovo monitoraggio dei dati sanitari, saranno calcolati i livelli di rischio sulla base di 21 differenti parametri, tra cui il numero di casi sintomatici notificati per mese; numero dei casi con storia di ricovero ospedaliero; numero di strutture residenziali socio-sanitarie che riscontrano almeno una criticità settimanale; percentuale di tamponi positivi; tempo medio tra data di inizio dei sintomi e data di diagnosi; indice di replicabilità; numero di nuovi focolai di trasmissione e non ultimo per importanza occupazione di posti letto di area medica o terapia intensiva, sulla base dell’effettiva disponibilità del singolo territorio e struttura ospedaliera. Il Ministro della salute, con frequenza almeno settimanale verifica il permanere dei presupposti che hanno inserito una Regione in un determinato scenario e provvede con ordinanza all’aggiornamento del relativo elenco. Le ordinanze saranno efficaci per un periodo minimo di 15 giorni.
MISURE VALIDE SULL’INTERO TERRITORIO NAZIONALE
• Coprifuoco nazionale dalle 22 alle 5.00.
• Le attività di ristorazione sono consentite dalle 5 alle 18. Consumo al tavolo per massimo di 4 persone. Dopo le 18 vietato il consumo di cibi e bevande in luoghi pubblici e aperti al pubblico. Sempre consentita la consegna a domicilio mentre il servizio di asporto fino alle 22.00. Restano aperti senza limitazioni di orario gli esercizi di somministrazioni situati presso autostrade, ospedali, aeroporti.
• Chiusura centri commerciali in festivi e prefestivi tranne alimentari, edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie.
• Mezzi pubblici capienza dimezzata (50%).
• Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.
• Sospese palestre, piscine, centri benessere e termali.
• Sospese attività di sale giochi, scommesse, bingo e casinò anche svolte all’interno di locali adibiti ad attività differenti.
• Restano sospese attività in sale da ballo e discoteche.
• Vietate feste, fiere, convegni e congressi.
ZONE CON RISCHIO A ELEVATA GRAVITA’ – SCENARIO di tipo 3 (Misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle applicabili a livello nazionale)
• Chiusura degli spostamenti regionali e divieto di uscita dal comune di residenza, salvo che per comprovate esigenze.
• Sospese le attività dei servizi di ristorazione ma resta consentito il delivery e il take away (quest’ultimo fino alle 22.00) con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze del locale. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande negli ospedali, aeroporti e quelli presso le aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo le autostrade
RISCHIO MASSIMO – SCENARIO di tipo 4 (Misure ulteriormente restrittive rispetto allo scenario di tipo 3)
• Vietato ogni spostamento all’interno del comune di residenza (lockdown), salvo che per comprovate esigenze.
• Sospese le attività dei servizi di ristorazione ma resta consentito il delivery e il take away (quest’ultimo fino alle 22.00) con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze del locale e restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande negli ospedali, aeroporti e quelli presso le aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo le autostrade.
• Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività.
• Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.
• Attività fisica consentita individualmente e in prossimità della propria abitazione.
• Sospesi i servizi alla persona (ad eccezione dei parrucchieri).
04-11-2020