Circolare Ministero dell’Interno 20 ottobre 2020 – DPCM 18 ottobre 2020
Con Circolare Prot. n. 64576 del 20 ottobre 2020, il Ministero dell’Interno, fornisce alcuni chiarimenti applicativi in ordine ad alcune delle misure disciplinate nel DPCM del 18 ottobre u.s..
In particolare, con riferimento alla possibilità di disporre la chiusura al pubblico dopo le 21.00 di strade o piazze nei centri urbani in cui si determinino fenomeni di assembramento (art. 1, comma 1, lett. a) del DPCM 18.10.2020), si evidenzia che tale intervento ha lo scopo di prevenire e intervenire in quelle occasioni di aggregazione che possono favorire, anche involontariamente, una diminuzione del grado di osservanza delle misure di sicurezza volte a contenere la diffusione del contagio da Covid 19.
Il Ministero, tra l’altro, ricorda che si tratta di una facoltà già presente nel quadro regolatorio delle prescrizioni anti Covid 19 [art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 19, convertito in legge n. 35/2020; art. 1, comma 2, lett. d) e e ) del DPCM 26 aprile 2020; art. 1, comma 9, del D.L. n. 33, convertito in legge n. 74/2020]. Trattasi, dunque, di una disposizione volta a tutelare la salute pubblica che implica una ricognizione – da effettuare anche con l’ausilio delle strutture di prevenzione sanitaria – delle aree urbane in cui è possibile ritenere più elevata la propagazione del contagio causata da assembramenti. La misura, disposta attraverso un provvedimento del Sindaco (in qualità di Autorità sanitaria locale e ufficiale di governo con la tutela dell’incolumità pubblica e di sicurezza urbana) potrà disporre – in virtù dei principi di proporzionalità e adeguatezza – anche una chiusura limitata ai giorni di maggiore affluenza ovvero stabilire una interdizione solo parziale di strade e/o piazze. Resta fermo che la fase applicativa di siffatte misure richiederà una più ampia concertazione tra Sindaco e Prefetto, considerato il quadro generale delle funzioni attribuite ai Prefetti anche dall’art. 11 del DPCM del 13 ottobre u.s.
Per quanto riguarda le sale giochi, sale scommesse e sale bingo (art. 1, comma 1, lett. d) n. 3 del DPCM del 18 ottobre), il Ministero si limita a ribadire che il provvedimento impone una restrizione riguardo agli orari di apertura e chiusura di tali attività, consentendone lo svolgimento dalle 8.00 alle 21.00.
In ordine a quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, lett. d) n. 4) del DPCM del 18 ottobre 2020, viene evidenziato che sono vietate le sagre e le fiere aventi carattere locale, mentre rimangono consentite quelle con carattere nazionale ed internazionale.
Come noto, sono altresì sospese le attività convegnistiche e congressuali con eccezione di quelle che si svolgono in modalità a distanza. Viene poi fatta una precisazione volta ad evitare equivoci tra riunioni private (che possono ancora essere svolte in presenza, sebbene ne sia raccomandato lo svolgimento da remoto) e i congressi/convegni(che, come specificato sopra sono sospese): questi ultimi sono caratterizzati da alcuni elementi estrinseci – ad esempio, il possibile carattere ufficiale, l’apertura alla stampa e al pubblico, il fatto che possano svolgersi in locali pubblici o aperti al pubblico – assenti, in tutto o in parte, nelle riunioni private.
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21-10-2020