Le regole del nuovo DPCM efficace fino al 13 novembre 2020

19 Ottobre 2020

Il DPCM 18 ottobre 2020, entrato in vigore in data odierna, in modifica di quanto disposto con il DPCM del 13 ottobre u.s., con riferimento ai pubblici esercizi prevede che:

• le attività dei servizi di ristorazione (i) con consumo al tavolo, sono consentite dalle 5.00 sino alle ore 24.00 e con un massimo di 6 persone per singolo tavolo, (ii) senza consumo al tavolo fino alle 18.00. E’ obbligatorio esporre un cartello con l’indicazione del numero massimo di persone ammesse, in base ai protocolli di sicurezza, contemporaneamente nei locali e resta confermata la possibilità di effettuare il delivery senza limiti di orario mentre il take away solo fino alle 24.00; restano altresì consentite le attività delle mense e il catering continuativo su base contrattuale;

restano aperti senza limiti di orario gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande presso ospedali, aeroporti e, da oggi, anche quelli presso le aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo le autostrade;

dalle ore 8.00 alle 21.00 sono consentite le attività delle sale giochi, sale scommesse e sale bingo;

resta invariata l’apertura degli stabilimenti balneari rispetto al DPCM previgente;

• restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso;

è vietato lo svolgimento di feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, con eccezione delle feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, rispetto alle quali rimane confermato il limite di partecipazione massima di 30 persone;

• sono vietate le sagre e le fiere ma restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale;

• sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali con eccezione di quelle che si svolgono in modalità a distanza;

• è confermato l’obbligo di portare sempre con sé la mascherina e di indossarla nei luoghi chiusi e in tutti i luoghi all’aperto in cui non sia possibile garantire l’”isolamento” rispetto a persone non conviventi;

sarà possibile disporre, dopo le 21.00, la chiusura al pubblico di vie o piazze nei centri urbani ove si possono creare assembramenti, consentendo l’accesso solo agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

Si ricorda che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 2, del D.L. n. 33/2020, e all’art. 4 del D.L. n. 19/2020, le violazioni delle misure restrittive imposte con la decretazione d’urgenza in commento potranno esser punite:

– con una sanzione amministrativa pecuniaria (da 400 a 1.000 euro);

– e, per quanto riguarda le categorie rappresentate, con la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività (da 5 a 30 giorni), oltre a poter portare alla configurazione di gravi ipotesi di reato, come i delitti colposi contro la salute pubblica di cui all’art. 452 c.p. (cfr. Circolare Ministero dell’Interno n. 1530/117).

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19-10-2020

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