Nuovo DPCM in vigore da oggi 14.10.2020 al 13.11.2020

14 Ottobre 2020

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253/2020, il DPCM 13 ottobre 2020, che stabilisce misure da applicare su tutto il territorio nazionale valide da oggi 14 ottobre 2020 fino al prossimo 13 novembre.

Di particolare interesse per il settore rappresentato:

ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

(i) in conformità con i protocolli disciplinanti le misure di prevenzione applicabili al settore (cfr. check lists elaborate dalla Federazione), sono consentite:

– sino alle ore 24:00, con consumo al tavolo;

– e sino alle ore 21:00, in assenza di consumo al tavolo.

La norma individua l’orario di chiusura delle attività di somministrazione al pubblico, non specificando, tuttavia, l’orario di riapertura. Sul punto, la Federazione ha già chiesto alle istituzioni governative di offrire gli opportuni chiarimenti validi ad orientare le aziende aperte h 24.

La disposizione stabilisce, inoltre, che resta sempre consentita la consegna a domicilio (delivery), nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, così come il servizio di (take away), con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21:00 e fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro (cfr. cartellonistica allegata). Stando al tenore letterale della norma, non risulta alcuna restrizione oraria circa lo svolgimento delle attività di delivery e take away.

(ii) Restano consentite le attività delle mense e il catering continuativo su base contrattuale, con l’obbligo di garantire la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

(iii) Restano comunque aperti (quindi senza limitazioni orarie) gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare la distanza interpersonale di 1 metro.

CERIMONIE, EVENTI PRIVATI, BANQUETING E CATERING

Il nuovo DPCM pone diverse limitazioni in ordine allo svolgimento di manifestazioni e eventi. In particolare, viene previsto espressamente il divieto di svolgimento di “feste nei luoghi al chiuso e all’aperto. Inoltre, con riferimento alle abitazioni private, viene fortemente raccomandato di evitare lo svolgimento di feste, nonché di ricevere persone non conviventi di numero superiore a sei. La medesima disposizione, tuttavia, consente lo svolgimento delle feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, con la partecipazione massima di 30 persone, e con l’obbligo di osservare i protocolli e le linee guida vigenti.

DISCOTECHE

Il DPCM stabilisce che restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. La formulazione utilizzata, diversa e più restrittiva di quella dell’Ordinanza del MdS dello scorso 16 agosto, non consente che in tali locali possano legittimamente essere svolte altre tipologie di attività imprenditoriali, ad es. la somministrazione di alimenti in bevande qualora il titolare sia in possesso di idoneo titolo. Anche in questo caso, la Federazione ha subito avviato le opportune interlocuzioni con le forze istituzionali.

BALNEARI E ATTIVITÀ DI SALE GIOCHI, SALE SCOMMESSE E SALE BINGO

Non cambia il regime giuridico applicabile agli stabilimenti balneari e alle attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo (cfr. check lists elaborate dalla Federazione), le cui attività restano consentite, sempre a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle stesse con l’andamento della situazione epidemiologica e che vengano rispettate le misure di prevenzione stabilite con i relativi protocolli.

ESECUZIONE E MONITORAGGIO DELLE MISURE

Viene confermato che le prefetture locali (che possono avvalersi anche delle forze di polizia locale, nonché dei vigili del fuoco e, per la salute be sicurezza nei luoghi di lavoro, anche dell’Ispettorato nazionale del lavoro e del comando dei carabinieri) sono legittimate ad assicurare l’applicazione delle misure previste dal DPCM.

SANZIONI

Per mera completezza, è bene nuovamente ricordare che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 2, del D.L. n. 33/2020, e all’art. 4 del D.L. n. 19/2020, le violazioni delle misure restrittive imposte con la decretazione d’urgenza in commento potranno esser punite:

– con una sanzione amministrativa pecuniaria (da 400 a 1.000 euro)

– e, per quanto riguarda le categorie rappresentate, con la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività (da 5 a 30 giorni), oltre a poter portare alla configurazione di gravi ipotesi di reato, come i delitti colposi contro la salute pubblica di cui all’art. 452 c.p. (cfr. Circolare Ministero dell’Interno n. 1530/117).

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14-10-2020

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