Chiarimenti Ord. del Min. Salute sulla sospensione delle attività danzanti
Come noto, il Ministero della Salute con l’Ordinanza 16 agosto 2020, ha stabilito su tutto il territorio nazionale:
1. l’obbligo dalle 18.00 alle 06.00 di indossare le mascherine protettive delle vie respiratorie anche all’aperto, nei luoghi ove potrebbero agevolmente crearsi assembramenti (e dunque negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico, nonché nei luoghi pubblici quali vie, piazze, lungomari ecc.);
2. la sospensione delle attività di ballo, all’aperto o al chiuso, svolte in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all’intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge (libere o attrezzate), spazi comuni delle strutture recettive o in altri luoghi aperti al pubblico.
E’ bene evidenziare che la formulazione utilizzata nel testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 agosto 2020, differisce da quella originariamente presente nell’Ordinanza nella quale si stabiliva che “sono sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso”, conseguentemente, tali esercizi possono rimanere aperti per svolgere ulteriori attività come, ad esempio, sempre che si abbia idoneo titolo abilitativo, la somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto delle prescrizioni delle Linee guida locali o, in assenza, della Conferenza delle Regioni.
L’ordinanza dispone altresì che durante la sua vigenza (17 agosto – 7 settembre p.v.) le Regioni potranno introdurre solo misure maggiormente restrittive rispetto a quelle sopra riportate e che la violazione delle citate prescrizioni comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4 del DL n. 19/2020, convertito con modificazioni in Legge n. 35/2020 (tra cui la sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1.000 euro e, per quanto riguarda gli esercenti, si rammenta l’applicabilità della sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio da 5 a 30 giorni, oltre a poter portare alla configurazione di gravi ipotesi di reato, come i delitti colposi contro la salute pubblica di cui all’art. 452 c.p.).
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