Ingressi in Italia – le varie Ordinanze del Ministero della Salute

5 Agosto 2020

Sono liberamente consentiti gli spostamenti per qualsiasi ragione, anche per turismo, da e per i seguenti Stati:

– Stati membri dell’Unione Europea;

– Stati parte dell’accordo di Schengen (gli Stati non UE parte dell’accordo di Schengen sono: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera);

– Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord;

– Andorra, Principato di Monaco;

– Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.

L’ingresso in Italia da Stati non facenti parte dell’UE e/o dell’accordo di Shengen continua ad essere consentito con obbligo di motivazione, solo per:

– comprovate esigenze lavorative;

– assoluta urgenza;

– motivi di salute;

– comprovate ragioni di studio.

Tuttavia, dal 1° luglio 2020 è possibile, senza dover specificare alcuna motivazione, l’ingresso nel territorio nazionale di cittadini di Stati terzi residenti nei seguenti Stati e territori (c.d. “white list”): Australia, Canada, Georgia, Giappone, Marocco, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea, Ruanda, Tailandia, Tunisia, Uruguay (Montenegro e Serbia dal 16 luglio sono stati inseriti nella lista dei Paesi a rischio con divieto di ingresso e transito in Italia; dal 30 luglio chi proviene dall’Algeria ha l’obbligo di motivare l’ingresso in Italia). Tuttavia, a chi entri o rientri in Italia da questi Stati, si applica l’obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario con le modalità di cui agli articoli 4 e 5 del DPCM 11 giugno 2020 (cfr. News Fipe).

Ai sensi dell’Ordinanza del 30 luglio del Ministero della Salute, con cui sono stati prorogati gli effetti delle precedenti Ordinanze del 16 e 24 luglio u.s., ed è tutt’ora vietato l’ingresso in Italia alle persone che, nei 14 giorni antecedenti, hanno soggiornato o sono transitate per uno dei seguenti Paesi: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana, Bulgaria e Romania. A questi si aggiungono, ai sensi dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 16 luglio, Kosovo, Montenegro e Serbia.

Infine, è previsto l’obbligo di isolamento fiduciario a casa per 14 giorni per tutte le persone fisiche che facciano ingresso in Italia da Stati o Paesi esteri diversi da quelli facenti parte dell’Unione Europea, Stati parte dell’accordo di Schengen, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano ovvero che vi abbiano soggiornato nei 14 giorni anteriori all’ingresso in Italia. Devono, quindi, fare 14 giorni di isolamento fiduciario i cittadini o residenti nei paesi sopra menzionati che:

  • sono entrati in Italia a partire dal 9 luglio provenendo da uno dei seguenti Paesi oppure avendo soggiornato/transitato nei 14 giorni anteriori in uno dei seguenti Paesi: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana;
  • sono entrati in Italia a partire dal 16 luglio provenendo da uno dei seguenti Paesi oppure avendo soggiornato/transitato nei 14 giorni anteriori in uno dei seguenti Paesi: Kosovo, Montenegro, Serbia;
  • sono entrati in Italia a partire dal 24 luglio provenendo da uno dei seguenti Paesi oppure avendo soggiornato/transitato nei 14 giorni anteriori in uno dei seguenti Paesi: Bulgaria o Romania.

05-08-2020

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