Contributi a fondo perduto – Chiarimenti Agenzia delle Entrate

18 Giugno 2020

Ad integrazione delle informazioni già fornite con il focus Fipe, si informa che l’Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare n. 15/E contenente alcuni chiarimenti in ordine alla fruizione del contributo previsto ex art. 25 del D.L. Rilancio. Tra quelli di maggiore interesse, preme segnalare:

• qualora un soggetto eserciti contestualmente attività d’impresa e rientri in una delle categorie di esclusione previste dal co. 2 dell’art. 25 del D.L. Rilancio, lo stesso può fruire del contributo a fondo perduto COVID-19 per le attività ammesse al contributo;

• qualora il beneficiario cessi l’attività successivamente all’erogazione del contributo, lo stesso non è tenuto alla restituzione del contributo;

• per determinare l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile 2020 e aprile 2019 (si ricorda che è necessario una riduzione del fatturato di almeno 1/3) occorre far riferimento alla data di effettuazione delle operazioni di cessione dei beni e di prestazione dei servizi: andranno considerate le fatture e i corrispettivi giornalieri con data ricadente nel mese di aprile e, in caso di fatture differite, servirà far riferimento alla data del DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura;

• chi esercita contestualmente più attività ovvero produca nello stesso periodo d’imposta sia reddito d’impresa che reddito di lavoro autonomo, l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 dovrà tenere conto di tutte le attività esercitate;

• il contributo a fondo perduto COVID-19 spetta anche ai soggetti di cui al comma 1 dell’art. 25 che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 e che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni che già versavano in uno stato di emergenza per eventi calamitosi alla data di insorgenza dell’emergenza COVID-19. Per questi soggetti il contributo spetta anche se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi fosse pari a zero ad aprile 2019 (contributo minimo). In particolare, possono rientrare nell’ambito del beneficio del contributo a fondo perduto i soggetti costituiti fino al 30 aprile 2020, ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti;

• per i soggetti che vengono costituiti a partire dal 2019 non va effettuato un ragguaglio con l’anno 2019 ai fini del possesso del requisito dei ricavi non superiore a cinque milioni di euro (quindi ad esempio, rientra nell’ambito di applicazione del contributo un soggetto costituito a giugno 2019, che ha conseguito un ammontare complessivo di ricavi nel 2019 pari a 3 milioni di euro);

• nel caso della fusione e della scissione tra aziende si verifica il subentro in regime di continuità da parte della società incorporante (o risultante) e delle società beneficiarie nelle vicende e nelle posizioni fiscali specificatesi in capo alle società incorporate (o fuse) o scisse. Dunque, in caso ad esempio di una fusione per incorporazione realizzata a marzo 2020, il calcolo della riduzione del fatturato va eseguito confrontando il fatturato aprile 2020 della società incorporante, con la somma dei fatturati delle singole società relativi al mese di aprile 2019.

• nelle operazioni di trasformazione perfezionate tra il 1° gennaio 2019 e il 30 aprile 2020 il soggetto che può fruire del beneficio e quindi presentarne l’istanza è quello risultante dall’operazione di trasformazione.

18-06-2020

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