Veneto – provvedimenti
I provvedimenti Covid-19 della Regione Veneto
29-05 Ordinanzacon la quale, con riferimento alla misure di prevenzione applicabili alle attività economiche di cui è ammessa la riapertura (tra le quali, come noto, anche i servizi di ristorazione), vengono espressamente recepite le linee guida approvate in sede di Conferenza delle Regioni lo scorso 25 maggio
23-05 Ordinanza con la quale la Regione recepisce le modifiche introdotte in sede di conferenza delle Regioni in data 22 maggio 2020 alle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive” di cui all’Allegato 17 del DPCM del 17 maggio 2020. Inoltre, a partire dal 25 maggio, è ammesso lo svolgimento delle aree giochi per bambini anche in spazi aperti al pubblico, compresi gli esercizi commerciali, sempre nel rispetto delle Linee guida
17-05 Ordinanza n. 70 del 17 maggio 2020 con la quale la regione ha previsto le misure per le riaperture (confronta il documento per la ristorazione e per stabilimenti balneari)
04-05 Ordinanza 4 maggio – Il Provvedimento recepisce le disposizioni di cui al DPCM del 26 aprile 2020, modificandone e/o esplicitandone alcuni contenuti. In particolare, per quel che concerne gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, si segnalano le seguenti misure:
– è disposta la chiusura nei giorni festivi degli esercizi commerciali di vendita generi alimentari, apparecchi elettronici e telefonici, di elettrodomestici, ferramenta, illuminazione, fotografia, salva la vendita a domicilio o per asporto.
– è ammessa (anche da parte di agriturismi) la vendita di cibo con consegna a domicilio, con rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto e con obbligo di uso per l’operatore almeno di mascherina e guanti
– È consentita la vendita di cibo da asporto. La vendita sarà effettuata garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti avvengano dilazionati nel tempo e, negli spazi esterni anche di attesa, nel rispetto del distanziamento di un metro tra avventori e con uso da parte degli stessi di mascherina e guanti o garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, e, nell’eventuale locale interno, consentendo la presenza di un cliente alla volta, con mascherina e guanti o garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, e permettendo uno stazionamento per il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce; gestore ed addetti devono essere muniti di mascherina e guanti; rimane sospesa ogni forma di consumo sul posto; è ammesso l’acquisto di cibo, rimanendo all’interno del veicolo, presso le strutture dedicate, senza uscita di passeggeri; l’attività può essere svolta anche da agriturismi;
– In attuazione della lett. aa) dell’art. 1, DPCM 26.4.2020, é consentita l’effettuazione, previo apposito contratto, di attività di mensa per addetti di una o più imprese, presso esercizi chiusi al pubblico. Possono essere ammessi solo i lavoratori nominativamente indicati dal rispettivo datore di lavoro e nel rispetto dell’orario predeterminato, suddiviso in turni. Devono essere rispettati il distanziamento di almeno m. 1 e le norme igienico sanitarie. In caso di presenza di addetti di più imprese, deve essere garantito l’uso di sale separate tra addetti di imprese distinte. Tra un turno e il successivo devono essere effettuate arieggiatura e sanificazione dei locali, in particolare per quanto riguarda i bagni, senza permanenza di persone in attesa all’interno o all’esterno del locale. Il personale di sala deve utilizzare la mascherina e cambiare i guanti tra i turni. Se possibile, entrata e uscita devono essere separate. L’esercente dà comunicazione preventiva del servizio al Comune.
03-05 ordinanza 3 maggio– che reca alcune disposizioni in ordine alla fase 2 sul territorio regionale. L’Ordinanza è stata integralmente sostituita con Ordinanza del 4 maggio
27-04 Ordinanza che, facendo seguito all’Ordinanza dello scorso 24 aprile (con la quale era stata già ammessa la vendita di cibo per asporto) ammette che la tessa possa avvenire anche “tramite veicolo, senza uscita di passeggeri” (c.d. drive throught)
24-04 (Ordinanza n. 42 del 24 aprile 2020). che consente il take away nel rispetto di determinate condizioni
17-04 Ordinanzarecante disposizioni urgenti in materia di gestione rifiuti
13-04 Ordinanza che prevede ulteriori misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica che si aggiungono a quelle previste a livello nazionale con il DPCM 10 aprile 2020. Tra le diverse disposizioni, si prevede:
– la chiusura degli esercizi commerciali, di qualsiasi dimensione, di vendita di generi alimentari nelle giornate di domenica 19, 26 aprile e 3 maggio 2020 e nei giorni festivi del 25 aprile e 1° maggio 2020; nelle giornate di apertura, negli esercizi suddetti è ammessa la vendita delle categorie di prodotti già commercializzati prima del 21.2.2020;
– l’obbligo di utilizzare guanti monouso e mascherine o altri dispositivi idonei alla copertura di naso e bocca per chiunque si sposti all’esterno della proprietà;
– il distanziamento di almeno 2 metri (oltre all’obbligo di indossare mascherine e guanti) per chiunque si rechi nei punti di vendita e commercializzazione regolarmente ammessi (i dispositivi, in mancanza di disponibilità del compratore, dovranno esser forniti dal venditore);
– la conferma della possibilità di svolgere l’attività di somministrazione di alimenti e bevande con consegna a domicilio
06-04 Ordinanza recante ulteriori disposizioni per il contrasto della diffusione del contagio nei servizi per il trasporto pubblico locale su ferro, acqua e gomma, per il trasporto non di linea taxi e noleggio con conducente e per i servizi atipici.
04-04 Ordinanza che prevede la chiusura per domenica 12 e lunedì 13 aprile degli esercizi commerciali di vendita di generi alimentari;
04-04 Ordinanza che stabilisce, tra l’altro, chiusura domenicale degli esercizi commerciali di vendita di generi alimentari
03-04 Ordinanza che stabilisce la proroga al 13 aprile di tutte le misure precedenti adottate e ulteriori disposizioni urgenti per contrastare l’assembramento di persone in luoghi pubblici.
24-03 ordinanza che proroga le disposizioni su trasporto pubblico locale su ferro, acqua e gomma, per il trasporto non di linea taxi e noleggio con conducente e per i servizi atipic
18-03 ordinanza che prevede disposizioni per i servizi di Trasporto Pubblico non di linea taxi e noleggio con conducente e per i servizi atipici.
24-02 Chiarimenti applicativi (Chiarimenti)
23-02 Ordinanza (Provvedimento)