Focus ordinanza regione Lombardia: i pubblici esercizi possono proseguire a fare delivery
Con l’Ordinanza n. 528 dell’11 aprile 2020, la Regione Lombardia ha adottato ulteriori misure restrittive per cittadini e imprese per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, che si aggiungono a quelle già previste a livello nazionale con il DPCM dello scorso 10 aprile.
In particolare, tra le diverse disposizioni, è stato confermato l’obbligo di utilizzare la mascherina o qualunque altro indumento idoneo a dare copertura a naso e bocca, per chiunque si rechi al di fuori dalla propria abitazione (già previsto con precedenti Ordinanze regionali).
Inoltre, per le attività commerciali al dettaglio che possono restare aperte al pubblico ai sensi della normativa nazionale (vendita di generi alimentari e di prima necessità di cui all’allegato 1 del DPCM del 1° aprile 2020) è fatto obbligo, tra l’altro, di mettere a disposizione dei clienti guanti monouso e idonee soluzione idroalcoliche per le mani, prima dell’accesso all’esercizio.
Per quel che concerne i pubblici esercizi:
– rimane ferma la sospensione dei servizi di ristorazione e di intrattenimento, mentre sono consentiti i servizi di somministrazione di alimenti e bevande resi nell’ambito di strutture della Pubblica amministrazione, istituti penitenziari, strutture sanitarie e sociosanitarie e di sostegno alle fasce fragili della popolazione;
– rimane consentita la ristorazione di alimenti e bevande con consegna a domicilio (ivi comprese quelle artigianali quali, ad esempio, rosticcerie, piadinerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio senza posti a sedere), nel rispetto dei requisiti igienico sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto. Chi organizza le attività di consegna a domicilio deve garantire che al momento della consegna sia garantita la distanza interpersonale di almeno un metro. Si aggiunga che, dato l’obbligo di indossare la mascherina previsto per la generalità delle persone sul territorio regionale, è ragionevole ritenere che anche chi effettuerà materialmente le consegne dovrà indossare tali dispositivi di protezione. La medesima Ordinanza, inoltre, consente la vendita via internet, corrispondenza, telefono, televisione e radio di tutte le categorie merceologiche.
Tra le altre disposizioni, inoltre, si segnalano:
– l’obbligo ai concessionari di slot machines di provvedere al blocco delle medesime e agli esercenti di provvedere alla disattivazione di monitor e televisori di giochi che prevedono puntate accompagnati dalla visione dell’evento anche in forma virtuale, al fine di impedire la permanenza degli avventori per motivi di gioco all’interno dei locali, a prescindere dalla tipologia di esercizio in cui tali apparecchi sono presenti;
– il divieto di commercio effettuato per mezzo di distributori automatici, fatti salvi quelli di acqua potabile, di latte sfuso, di generi di monopolio, di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici, nonché quelli presenti all’interno degli uffici, delle attività e dei servizi che in base ai provvedimenti statali possono continuare a restare in funzione, nel rispetto del distanziamento sociale.
Per le ulteriori misure adottate con il Provvedimento in commento, si rinvia alla lettura integrale del testo.
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14-04-2020