FOCUS – Credito d’imposta contratti di locazione – decreto c.d. #CuraItalia
Articolo 65 – Credito di imposta per botteghe e negozi
La disposizione in esame, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica COVID-19, riconosce ai soggetti esercenti attività d’impresa un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (e cioè negozi e botteghe).
In conformità con le disposizioni contenute negli allegati 1 e 2 del DPCM dell’11 marzo 2020 (recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza da COVID-19 sull’intero territorio nazionale), la misura non si applica alle attività di commercio al dettaglio e di servizi per la persona che sono state identificate come essenziali (tra cui farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari di prima necessità, servizi di pompe funebri, etc.). La misura è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997.
Sul punto, si segnala che l’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 13/E del 20 marzo 2020, al fine di consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dalla medesima Agenzia, ha istituito il codice tributo “6914” denominato “Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi – articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18”, che è utilizzabile a decorrere dal 25 marzo 2020.
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