FOCUS ORDINANZA 17 MARZO 2020 REGIONE LAZIO
LE NUOVE RESTRIZIONI ORARIE NON SI APPLICANO AI PUBBLICI ESERCIZI NELLE AREE DI SERVIZIO (STRADE, AUTOSTRADE, STAZIONI FERROVIARIE ECC.)
La Regione Lazio, con Ordinanza del 17 marzo 2020, ha introdotto misure di contenimento ancora più restrittive rispetto a quelle già previste a livello nazionale con i DPCM dell’8, 9 e 11 marzo 2020, prescrivendo, tra l’altro, nuovi limiti in ordine agli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali ai quali, in virtù di quanto previsto dall’art. 1, comma 1, n. 1, del DPCM dell’11 marzo, è consentito restare aperti al pubblico, seppur garantendo il distanziamento interpersonale di un metro.
Ci si riferisce alle attività commerciali individuate nell’allegato 1 del DPCM da ultimo citato, tra le quali, a titolo esemplificativo, figurano le attività di vendita di generi alimentari, edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie ecc.
Ai sensi dell’Ordinanza in commento, lungo il territorio della Regione Lazio, fino al prossimo 5 aprile (salvo nuovo Provvedimento) gli esercizi indicati nel citato allegato, eccezion fatta per le farmacie e le parafarmacie, dovranno osservare i seguenti orari di apertura e chiusura:
- dal lunedì al sabato: dalle ore 8.30 alle ore 19;
- domenica e festivi: dalle ore 8.30 alle ore 15.
L’ordinanza, inoltre, con riferimento alle medesime imprese commerciali, prevede:
- la sanzione della sospensione dell’attività, nel caso in cui il gestore di dette attività non garantisca un accesso ai locali con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone e a garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro;
- l’obbligo di chiusura per quelle attività, le cui condizioni strutturali o organizzative non consentano il rispetto della distanza di sicurezza sopra richiamata;
- l’obbligo in capo ai gestori di garantire e incentivare le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, adottando protocolli interni di sicurezza e ricorrendo a qualsiasi dispositivo utile a limitare le forme di contagio.
È bene sottolineare che le restrizioni orarie sopra indicate non si applicano agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio (lungo la rete stradale, autostradale, all’interno delle stazioni ferroviarie ecc.) in quanto non ricompresi nell’allegato 1 al DPCM dell’11 marzo 2020, al quale il Provvedimento in esame si riferisce espressamente.
Pertanto, anche nel territorio laziale, i bar e i servizi di ristorazione posti nelle descritte aree di servizio – i quali restano aperti in virtù di quanto statuito all’art. 1, comma 1, n. 2) del DPCM citato – proseguono la propria attività senza restrizioni orarie, dovendo, tuttavia, garantire la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
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18-03-2020