Coronavirus: misure a sostegno delle imprese

4 Marzo 2020

Il decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020 ha introdotto misure urgenti per imprese e lavoratori che riguardano l’ampliamento delle possibilità di ricorso agli ammortizzatori sociali sia ordinari che in deroga.

In particolare, a seguire si evidenziano le principali novità di interesse:

– nei comuni della “zona rossa” sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020;
– per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per unità produttive situate nella “zona rossa”, è consentito accesso agevolato per termini e procedure al Fondo di integrazione salariale (FIS), in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. L’accesso al Fondo è consentito anche per i lavoratori già residenti o domiciliati nella “zona rossa” e impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa. Il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa non può essere superiore a 3 mesi. Il ricorso all’assegno ordinario del FIS è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti;
è istituita la Cassa Integrazione in deroga per le imprese con unità produttive e/o che hanno lavoratori in forza residenti o domiciliati nella “zona rossa”, per un periodo massimo di tre mesi.
– è istituita la Cassa Integrazione in deroga per un periodo massimo di un mese, per le imprese con unità produttive e/o che hanno lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna per le quali non sono previsti ammortizzatori sociali. Tali trattamenti saranno concessi previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
– in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi o professionisti ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata e che svolgono la loro attività lavorativa nei della zona rossa o siano residenti o domiciliati nella stessa è riconosciuta, un’indennità mensile pari a 500 euro per un massimo di tre mesi.

Si ricorda, inoltre, che per far fronte alla situazione di emergenza in atto, è possibile fare ricorso agli strumenti di flessibilità contrattuale per una corretta gestione del rapporto di lavoro all’interno della singola impresa (ferie, permessi retribuiti e orario multi periodale).

Allo stesso modo, a prescindere dalla collocazione geografica, è possibile per le imprese che ne hanno i requisiti, inoltrare domanda al Fondo d’Integrazione Salariale, così come è possibile inoltrare domanda di sostegno al reddito del sistema bilaterale del turismo.

Per maggiori dettagli e ed una consulenza specifica vi suggeriamo di contattare la Fipe più vicina. L’elenco di tutte le sedi territoriali al link https://www.fipe.it/territorio.html

04-03-2020

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