Art. 100 Tulps: indirizzi interpretativi sul potere di sospensione e revoca della licenza

16 Dicembre 2019

Il Ministero dell’Interno, con circolare destinata alle Autorità e alle Forze di Polizia, ha riepilogato le regole applicative relative al potere di sospensione e revoca delle autorizzazioni per la gestione dei pubblici esercizi di cui all’art. 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, definendo l’attuale quadro degli orientamenti interpretativi di detta normativa.

Tale disposizione prevede che il Questore possa sospendere e, nelle ipotesi di ripetizione dei fatti, revocare la licenza riguardante la gestione degli esercizi pubblici, nei quali siano avvenuti tumulti o gravi disordini o che siano abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituiscano un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini.
Al fine di agevolare la comprensione delle situazioni che possono azionare il potere inibitorio di cui all’art. 100 del TULPS, si sintetizzano, nello schema sottostante, una serie di regole che la giurisprudenza amministrativa ha definito nel corso del tempo.

Provvedimenti di sospensione e revoca affidati al Questore Ipotesi Ex art. 100 TULPS Tumulti o gravi disordini:

  • episodi avvenuti nel locale
  • NO se avvenuti all’esterno del locale, a meno che gli stessi non siano la prosecuzione di fatti iniziati all’interno (antecedente causale)

– condotte avvenute nelle pertinenze del pubblico esercizio (es. dehors)

Locale di abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose:

– presenza accertata in una pluralità di situazioni verificatesi in un significativo lasso temporale

L’esercizio pubblico costituisce comunque un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini quando:

  • il singolo episodio riveste carattere di gravità e allarme per la collettività, oggettivo pericolo per la pubblica sicurezza
  • fatti concorrenti manifestano una situazione di pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini (tra gli altri, una o più denunce penali a carico dell’esercente, la violazione del divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori)
  • vi sia, congiuntamente a altre situazioni rilevanti, da parte del gestore di un p.e. o del personale addetto ai servizi di controllo all’ingresso delle attività di intrattenimento e spettacolo, l’omessa richiesta dell’intervento delle Forze dell’ordine relativamente ad atti di violenza o di aggressione nel locale o nelle sue pertinenze
  • vi sia la violazione di norme, sanzionate come illeciti amministrativi, riconducibili alle competenze degli enti locali

Ex art. 12 del D.L. n.14/2017 (a integrazione dell’art.100 TULPS) Reiterata inosservanza delle ordinanze adottate dal sindaco, ex art. 50, co. 5 e 7 TUEL, per:

  • far fronte a esigenze sanitarie e di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale
  • affrontare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti
  • coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali (tra cui p.e.)

In questi casi il Questore potrà far luogo alla sospensione della licenza dell’esercizio pubblico solo quando, in base all’istruttoria svolta, riscontri l’esistenza di situazioni di turbativa o pericolo delineate dall’art. 100 del TULPS. Inoltre, in assenza di specifiche indicazioni circa quando si possa parlare di reiterazione, occorre far riferimento alla disciplina generale prevista dall’art. 8-bis della L. n. 689/1981

16-12-2019

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