Sanzioni sulla mancata indicazione degli allergeni

14 Febbraio 2018

In data 8 febbraio 2018 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. n. 231/2017 recante le disposizioni applicative e le sanzioni relative al Reg. UE n. 1169/2011 in materia di etichettatura degli alimenti.

Il suddetto atto normativo entrerà in vigore il 9 maggio 2018.

Le disposizioni di maggior interesse per le imprese rappresentate riguardano:

– l’obbligo di indicazione degli allergeni per i prodotti somministrati sul menù, apposito registro o altra modalità, ma sempre supportata da una precisa documentazione scritta, facilmente reperibile dai consumatori e dalle autorità di controllo;

– la sanzione per l’omessa indicazione degli allergeni (da 3.000 a 24.000 euro) e per l’indicazione con modalità difforme da quella normativamente prevista (da 1.000 a 8.000 euro) con possibilità di ridurre la sanzione pecuniaria fino ad un terzo per le microimprese;

– la conferma della disciplina del cartello recante l’indicazione di tutti gli ingredienti per i prodotti di gastronomia, gelateria, pasticceria e panetteria. Tuttavia, l’obbligo di indicazione degli allergeni deve avvenire in riferimento al singolo prodotto;

– l’indicazione di decongelato sui prodotti con applicazione delle deroghe previste.

Per maggiorni informazioni rivolgersi alla Fipe territoriale. Al link seguente l’elenco delle Fipe sul territorio: https://www.fipe.it/organizzazione-territoriale/fipe/struttura-fipe/organizzazione-territoriale

link correlati:

Stralcio D.Lgs 2312017

Regolamento UE n. 1169/2011

14-02-2018

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