Novità sul fumo

31 Luglio 2008

Mentre in Germania la Corte Costituzionale dichiara che il divieto di fumo in bar e ristoranti così come è formulato è incostituzionale, in Italia l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato segnala che non è possibile limitare il numero dei punti vendita al dettaglio dei prodotti del tabacco alle sole tabaccherie, aprendo la strada ad una vera liberalizzazione.

Un tribunale tedesco ha accolto il ricorso presentato da due ristoratori e dal titolare di una discoteca dichiarando inaccettabile le leggi regionali che vietano le bionde nei pubblici esercizi, imponendo una divisione dei locali tra aree non fumatori e fumatori.

Secondo i giudici la legge avrebbe creato disparità tra locali pubblici con almeno due stanze (potevano adibirne una a sala fumatori) e locali con un unico ambiente. Il ministro degli Affari Sociali nel Baden- Wuttemberg, Monica Stolz, ha già detto che verrà presto introdotta una legislazione di bando totale delle sigarette in bar e ristoranti. Insomma, una vittoria a breve termine dei fumatori.

La decisione giunge in un momento in cui in Germania i gestori di ristoranti e locali pubblici denunciano un calo del fatturato stimato intorno al 20% attribuibile, secondo gli esercenti, proprio al divieto di fumo.

Il divieto di fumo nei locali aperti al pubblico (fabbriche, uffici, pubblici esercizi), in Italia è stato introdotto dalla legge n. 3 del 2003 ed è entrato in vigore il 10 gennaio 2005.

Anche in Italia all’inizio c’è stata un po’ di difficoltà, ma la legge è stata rispettata da tutti: clienti, titolari e personale, ma estendere il divieto totale di fumo in bar e ristoranti è una scelta a tutela della salute e nel rispetto delle scelte individuali di ogni consumatore. Il calo lamentato dai ristoratori tedeschi, proprio come successo in Italia, sarà sicuramente compensato con nuovi clienti che apprezzeranno ancor di più i profumi e i sapori del cibo senza una cortina di fumo intorno.

Gli unici esercizi che hanno lamentato un calo degli affari sono sale bingo e casinò che nella maggior parte dei casi non hanno attrezzato una sala per fumatori. Sempre in tema di fumo e tabacchi, recentemente l’Antitrust nel suo esercizio del potere di segnalazione ha manifestato alcune osservazioni in merito alla regolamentazione che limita la vendita del tabacco esclusivamente nelle tabaccherie, riportando l’attenzione sulla formulazione degli articoli 21 e 22 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, secondo cui “le rivendite ordinarie sono istituite dove e quando l’Amministrazione lo ritenga utile ed opportuno nell’interesse del servizio” e le rivendite speciali sono istituite “per soddisfare particolari esigenze del pubblico servizio anche di carattere temporaneo”.

L’Autorità per la concorrenza ed il mercato invita a riflettere su uno scenario economico mutato rispetto a quando il monopolio di Stato copriva l’intera filiera dei tabacchi e l’Amministrazione autonoma ad esso preposta svolgeva nel settore attività di produzione, importazione e distribuzione .Allo stato attuale, invece, è necessaria una maggiore concorrenza e quindi una modifica delle disposizioni legislative che regolamentano il settore e, nel frattempo, una loro interpretazione alla luce dei cambiamenti intervenuti nel monopolio di Stato, che assicuri uno spazio anche alle scelte di localizzazione dei punti vendita operate da coloro che aspirano a gestirli. L’Antitrus osserva che attualmente la limitazione del numero dei punti vendita dei prodotti del tabacco deriva anzitutto dalle distanze minime tra le rivendite, fissate con la Circolare dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato del 25 settembre 2001, n. 04/63406, ma che per garantire piena libertà economica al settore non bisogna stabilire limitazioni quantitative agli operatori e distanze minime tra i punti vendita.

31-07-08

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