
Rischi catastrofali imprese – ulteriore proroga
È stato pubblicato ieri sera in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 39/2025 che dispone la proroga del termine utile per sottoscrivere la polizza obbligatoria per rischi catastrofali al:
- 1° ottobre 2025, per le imprese di medie dimensioni;
- 31 dicembre 2025, per le piccole e micro imprese.
È bene ricordare che tale termine, originariamente fissato al 31 dicembre 2024, era stato prorogato al 31 marzo 2025 ai sensi del D.L. n. 202/2024, conv. con modif dalla L. n. 15/2025 (news Fipe).
Quanto alle grandi imprese, rimane confermato il termine del 31 marzo 2025 (scaduto ieri), ma fino al 29 giugno 2025 non troverà applicazione il regime previsto dall’art. 1, comma 102 della L. n. 213/2023, secondo cui il mancato adempimento è considerato nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni finanziarie a valere su risorse pubbliche. In altri termini, per questo periodo l’inadempimento dell’obbligo da parte delle grandi imprese non avrà conseguenze.

Giova sottolineare che l’obbligo (art. 1, commi 101 e seguenti, della Legge n. 213/2023) riguarda tutte le imprese iscritte nel Registro delle Imprese ai sensi dell’art. 2188 c.c., comprese quelle del settore dei pubblici esercizi. La copertura assicurativa deve includere i danni derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale, come sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni, e deve riguardare le immobilizzazioni materiali dell’impresa: terreni, fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali (beni di cui all’art. 2424, comma 1, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1, 2 e 3 del c.c.).
Il contratto assicurativo dovrà prevedere un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno e l’applicazione di premi proporzionali al rischio (art. 1, comma 104, L. 213/2023).
Le imprese assicurative potranno assumere il rischio direttamente, in coassicurazione o in forma consortile, attraverso una pluralità di operatori.
Pur non essendo previste sanzioni dirette per le imprese che non stipulano la polizza, il mancato adempimento, come già anticipato, sarà valutato nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni finanziarie a valere su risorse pubbliche (art. 1, comma 102, L. 213/2023).
Al contrario, sono previste sanzioni pecuniarie per le compagnie assicurative che rifiutino di offrire queste polizze (art. 1, commi 106 e 107, L. 213/2023).
Sul punto, è importante sottolineare che l’IVASS è stato incaricato della gestione di un portale informatico finalizzato a garantire una comparazione trasparente delle offerte assicurative. Tuttavia, l’operatività del portale è subordinata all’emanazione di un decreto del MIMIT, su proposta dell’IVASS, di prossima emanazione.
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