TITOLO IX – VIGENZA CONTRATTUALE
TITOLO IX – VIGENZA CONTRATTUALE
Articolo 220 – Decorrenza e durata
Articolo 221 – Procedure per il rinnovo del CCNL
Nota di raccordo Clausola Finale
Articolo 220 – Decorrenza e durata
(1) Il presente Contratto, fatte salve le specifiche decorrenze espressamente previste per i singoli istituti, decorre dal 1° giugno 2024 e sarà valido sino al 31 dicembre 2027.
(2) Si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno quando non ne sia stata data disdetta da una delle parti stipulanti a mezzo lettera raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza.
(3) Il presente Contratto continuerà a produrre i suoi effetti anche dopo la scadenza di cui sopra, fino alla data di decorrenza del successivo accordo di rinnovo.
Articolo 221 – Procedure per il rinnovo del CCNL
(1) La piattaforma per il rinnovo del presente Contratto sarà presentata in tempo utile per consentire l’apertura delle trattative sei mesi prima della scadenza.
(2) La parte destinataria della piattaforma convocherà il primo incontro entro venti giorni dal ricevimento della stessa.
(3) Durante i sei mesi precedenti la scadenza e nel mese successivo e, comunque, per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione della piattaforma, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Nota di raccordo
Le Parti in considerazione della necessità di porre attenzione al comparto della ristorazione collettiva che è ancora condizionato dalle problematiche relative all’aumento del costo delle materie prime e alla difficoltà di recupero degli aumenti dei contratti nei confronti delle committenze, si danno atto e convengono che tali peculiari situazioni rendono necessario prevedere una differente tempistica degli aumenti contrattuali, di cui al presente contratto. Concordano sul carattere di straordinarietà e non ripetibilità dell’intervento e di condividere un percorso di negoziazione anche attraverso la creazione di tavoli tecnici che considerino e monitorino le dinamiche macroeconomiche e inflazionistiche per l’anticipazione delle tranches. A tal fine, le Parti si incontreranno entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo e, successivamente, a richiesta di una delle Parti.
Clausola Finale
Le Parti si impegnano ad effettuare sei mesi prima dalla scadenza del presente contratto un confronto funzionale a valutare possibili soluzioni correlate al periodo di vacanza contrattuale.