Semplificazione degli Spettacoli dal Vivo: esclusi i “Trattenimenti Danzanti”

26 Febbraio 2025

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 16/2025, che converte il Decreto Legge n. 201/2024, anche conosciuto come “Decreto Cultura”.

Tra le numerose disposizioni introdotte, una riguarda la semplificazione delle procedure per gli spettacoli dal vivo.

A partire dal 1° gennaio 2025, l’art. 7, comma 2, stabilisce in via permanente il regime di semplificazione previsto precedentemente dall’art. 38-bis, comma 1, del Decreto Legge n. 76/2020, successivamente modificato dalla Legge n. 12/2020. Questo regime, oggetto di numerose proroghe, sarà ora valido a tempo indeterminato e comporta una serie di novità.

In sintesi, per gli eventi dal vivo che si svolgono dalle 8:00 alle 1:00 con una partecipazione massima di 2.000 persone, sarà sufficiente presentare una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) allo Sportello Unico per le Attività Produttive, senza la necessità di ottenere ulteriori autorizzazioni o licenze.

La normativa prevede che tale regime non si applichi:

  1. quando l’evento ricade negli interventi di cui agli articoli 142 e 143 del R.D. n. 635/1940, vale a dire quando è previsto l’intervento delle Commissioni di vigilanza provinciali (ad esempio, per eventi con capienze significative) o del Prefetto;
  2. se il luogo dell’evento è sottoposto a vincoli di tutela ambientale, paesaggistica o culturale.

La disposizione è espressamente applicabile agli spettacoli culturali come teatro, musica, danza, musical e proiezioni cinematografiche.

E, come noto, il termine “danza” è riferibile esclusivamente alle esibizioni artistiche con un pubblico “passivo”, restano dunque esclusi gli intrattenimenti danzanti “attivi”, dove si partecipa attivamente con il ballo.

Questa distinzione è stata ribadita anche dal Ministero dell’Interno, con una circolare del 7 maggio 2024, secondo cui il regime di semplificazione riguarda solo gli spettacoli con pubblico statico.

Diversamente verrebbe meno il sistema di tutele previsto dagli articoli 68, 69 e 80 del TULPS , mettendo in pericolo l’incolumità degli spettatori.

Inoltre l’uso distorto della suindicata semplificazione potrebbe creare un problema di concorrenza sleale, penalizzando i locali da ballo che, al contrario, devono rispettare regolamenti molto più rigidi per garantire la sicurezza del pubblico. Pertanto, è fondamentale che la norma venga applicata correttamente, evitando che possa essere utilizzata per aggirare le regole di sicurezza del settore.

Per saperne di più e per ricevere assistenza, contatta la Fipe-Confcommercio del tuo territorio.

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