TITOLO XIV – LOCALI NOTTURNI E SALE GIOCHI AUTORIZZATE

4 Febbraio 2025

TITOLO XIV – LOCALI NOTTURNI E SALE GIOCHI AUTORIZZATE
CAPO I- NORME PER I LOCALI NOTTURNI
Articolo 269 – Locali notturni
Articolo 270 – Percentuale di servizio
Articolo 271 – Ulteriori disposizioni

TITOLO XIV – LOCALI NOTTURNI E SALE GIOCHI AUTORIZZATE

CAPO I- NORME PER I LOCALI NOTTURNI

Articolo 269 – Locali notturni

(1) Sono considerati locali notturni tutti gli esercizi nei quali vi siano trattenimenti di varietà e danze, il cui orario di chiusura si protrae sino alle prime ore del mattino senza limitazione.

Articolo 270 – Percentuale di servizio

(1) Nei locali notturni la percentuale sarà del 16 per cento per le consumazioni di ristorante e del 18 per cento per le altre consumazioni, fermo restando che la percentuale di servizio dovrà essere applicata sull’importo netto del conto riguardante esclusivamente le consumazioni.

(2) Per il personale tavoleggiante, le percentuali di servizio di cui sopra sono comprensive della maggiorazione per il lavoro notturno di cui all’articolo 124.

(3) Nei Contratti integrativi territoriali verranno stabilite le modalità per determinare il suddetto importo netto del conto delle consumazioni.

(4) E’ data inoltre facoltà alle Organizzazioni Sindacali territoriali di ragguagliare la percentuale del 18 per cento sopra indicata con diverse misure della percentuale stessa che operino sull’intero importo lordo del conto garantendo lo stesso gettito.

Articolo 271 – Ulteriori disposizioni

(1) Nei locali notturni sono ammessi i maitres o capi camerieri osservando le stesse norme stabilite dall’articolo 175 del presente Contratto.

(2) Tutto il personale addetto a tali servizi sarà escluso dal servizio diurno, pulizia compresa.

(3) Per quanto non fosse previsto nei precedenti articoli al personale dipendente si applicano le norme del presente Contratto fatte salve le condizioni di miglior favore già fissate dagli Accordi Integrativi provinciali.

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