TITOLO III – CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

10 Marzo 2025

TITOLO III – CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

Articolo 54 – Classificazione del personale
Articolo 55 – Disposizioni applicative
Articolo 56 – Valorizzazione della professionalità
Articolo 57 – Inquadramento
Articolo 58 – Passaggi di qualifica
Articolo 59 – Mansioni promiscue

Articolo 54 – Classificazione del personale

DECLARATORIE

(1) Le lavoratrici e i lavoratori sono inquadrati nella classificazione unica articolata su dieci livelli professionali, di cui due relativi alla categoria quadri, ed altrettanti livelli retributivi ai quali corrispondono le seguenti declaratorie.

(2) Conseguentemente rientrano, per la corrispondenza delle declaratorie, le qualifiche riportate di seguito ovvero nelle parti speciali del presente contratto.

AREA QUADRI

Ai sensi della legge 13 maggio 1985, n. 190 e successive modificazioni, sono considerati quadri, in base alle seguenti declaratorie, le lavoratrici e i lavoratori che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, siano in possesso di adeguata formazione e preparazione professionale specialistica.

Conseguentemente rientrano in quest’area, per la corrispondenza delle declaratorie alle indicazioni di legge, le qualifiche riportate di seguito ovvero nelle parti speciali del presente contratto.

Quadro A

Appartengono a questo livello le lavoratrici e i lavoratori con funzioni direttive che, per l’alto livello di responsabilità gestionale ed organizzativa loro attribuito, forniscano contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell’azienda e svolgano, con carattere di continuità, un ruolo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e della attuazione di tali obiettivi.

A tali lavoratrici e lavoratori, inoltre, è affidata, in condizioni di autonomia decisionale e con ampi poteri discrezionali, la gestione, il coordinamento ed il controllo dei diversi settori e servizi della azienda e cioè:

– Capo area;

– Direttrice/Direttore;

– Responsabile di funzione in strutture organizzative complesse, quale ad esempio in via esemplificativa e non esaustiva: responsabile commerciale, responsabile marketing, responsabile amministrazione e controllo, responsabile personale e formazione, responsabile acquisti, responsabile della manutenzione, responsabile tecnico;

– altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.

Quadro B

Appartengono a questo livello le lavoratrici e i lavoratori con funzioni direttive che, per l’attuazione degli obiettivi aziendali correlativamente al livello di responsabilità loro attribuito, abbiano in via continuativa la responsabilità di unità aziendali la cui struttura organizzativa non sia complessa o di settori di particolare complessità organizzativa in condizione di autonomia decisionale ed operativa.

– vice Direttrice/Direttore;

– responsabile d’area mense;

– responsabile di funzione, quale ad esempio in via esemplificativa e non esaustiva: responsabile commerciale, responsabile marketing, responsabile amministrazione e controllo, responsabile personale e formazione, responsabile acquisti, responsabile della manutenzione, responsabile tecnico;

– altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.

LIVELLO PRIMO

Appartengono a questo livello le lavoratrici e i lavoratori che svolgono funzioni ad elevato contenuto professionale, caratterizzato da iniziative ed autonomia operativa ed ai quali sono affidate, nell’ambito delle responsabilità ad essi delegate, funzioni di direzione esecutiva di carattere generale o di un settore organizzativo di notevole rilevanza dell’azienda e cioè:

– Capo servizio catering;

– Ispettrice/ispettore amministrativo;

– Assistente senior di direzione intendendosi per tale colei/colui che abbia già maturato significativa esperienza di gestione esecutiva in almeno tre distinti settori commerciali (ristorante, market, bar-snack, servizi, ecc.) di un pubblico esercizio;

– coloro che svolgono funzioni ad elevato contenuto professionale quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, analista sistemista, responsabile delle procedure (qualità, sicurezza, privacy, D.lgs. n. 231/01, certificazioni ISO, sostenibilità);

– altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.

LIVELLO SECONDO

Appartengono a questo livello le lavoratrici e i lavoratori che svolgono mansioni che comportano sia iniziativa che autonomia operativa nell’ambito ed in applicazione delle direttive generali ricevute, con funzioni di coordinamento e controllo o ispettive di impianti reparti e uffici, per le quali è richiesta una particolare competenza professionale e cioè:

– Direttrice/Direttore servizio mensa o capo impianto mensa;

– Capo laboratorio gelateria (ex capo gelatiere);

– Capo laboratorio (compreso capo laboratorio pasticceria) intendendosi per tale colei/colui alla quale/al quale vengono attribuite la soprintendenza e la disciplina sul personale, la vigilanza sull’impiego delle materie prime, degli utensili e dei macchinari e che abbia alle sue dipendenze almeno tre operai, escludendo dal computo gli apprendisti;

– Responsabile amministrazione e/o controllo;

– Prima/primo maître o capo servizio sala;

– Ispettrice/Ispettore mensa;

– Dietologa/Dietologo;

– Responsabile impianti tecnici;

– Capo cuoca/o;

– Supervisore catering;

–  Prima/primo barman;

– Capo barista, intendendosi per tale il responsabile dei servizi di banco – bar;

– Capo banconiere di pasticceria;

– Responsabile del magazzino, intendendosi per tale colei/colui che abbia la responsabilità tecnico amministrativa di un magazzino complesso o piattaforma logistica, coordinando l’attività degli addetti ivi operanti;

– Cassiera/Cassiere centrale catering;

– Analista – programmatrice/programmatore;

– Assistente di direzione, intendendosi per tale colei/colui che sovraintenda alla gestione esecutiva di un settore;

– altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.

LIVELLO TERZO

Appartengono a questo livello le lavoratrici e i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportano particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza; le lavoratrici e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell’ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisiti mediante approfondita preparazione teorica e/o tecnico pratica; le lavoratrici e i lavoratori che, in possesso delle caratteristiche professionali di cui ai punti precedenti, hanno anche delle responsabilità di coordinamento tecnico-funzionale di altre lavoratrici e lavoratori e cioè:

– addetta/o amministrazione e controllo;

– Barman unico;

– sotto capo cuoca/o;

– Cuoca/o unico;

– prima/o pasticcere;

– Capo operaia/o;

– Capo reparto catering;

– assistente o vice o aiuto supervisore catering;

– operaia/o specializzata/o provetta/o, intendendosi per tale la lavoratrice o il lavoratore in possesso di conoscenze tecnico – specialistiche tali da consentirle/gli di interpretare schemi e/o disegni, di individuare e valutare i guasti, scegliere la successione e le modalità di intervento, i mezzi di esecuzione, nonché di operare interventi di elevato grado di difficoltà per aggiustaggio, riparazione e manutenzione di impianti ed attrezzature complesse;

– Maître;

– Sommelier;

– Programmatrice/Programmatore;

– Responsabile del servizio ristorazione commerciale a catena (caratterizzata da pluralità di locali con identità di logo e standardizzazione di prodotto e di processi operativi) intendendosi per tale colei/colui che in subordine alla direzione del punto vendita, direttamente interessato alla fase lavorativa, opera secondo istruzioni specifiche, in condizioni di autonomia operativa e di coordinamento tecnico funzionale di altre lavoratrici e lavoratori;

– altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.

LIVELLO QUARTO

Appartengono a questo livello le lavoratrici e i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite e cioè:

– Segretaria/o, intendendosi per tale quel lavoratore che sulla base di precise e dettagliate istruzioni nel rispetto delle procedure stabilite, svolga operazioni di rilevazione, elaborazione e attività di corrispondenza;

– Cuoca/o capo partita;

– Cuoca/o di cucina non organizzata in partite, intendendosi per tale colei/colui che indipendentemente dalla circostanza che operi in una o più partite assicura il servizio di cucina

– Gastronoma/o;

– Cameriere ai vini, antipasti, trinciatore;

– Barman;

– Chef de rang di ristorante;

– Cameriera/e di ristorante;

– seconda/o pasticcera/e;

– Capo gruppo mensa;

– Gelatiere;

– Pizzaiola/o;

– impiegate/i d’ordine, inseriti nelle funzioni aziendali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, commerciale, marketing, di amministrazione e controllo, del personale e della formazione, acquisti, manutenzione, tecnica;

– centralinista lingue estere, intendendosi per tale quel/la lavoratore/lavoratrice che, avendo buona e specifica conoscenza delle lingue estere, sia in grado di eseguire prestazioni specializzate oltre che per le comunicazioni interne anche per quelle internazionali, determinandone anche le tariffe;

– conducente/i automezzi pesanti, intendendosi per tale quel/la lavoratore/lavoratrice che, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, venga adibito alla conduzione di automezzi di peso complessivo a pieno carico superiore a tremilacinquecento chilogrammi;

– operaia/o specializzata/o, intendendosi per tale la lavoratrice/il lavoratore che in base ad indicazioni, per schemi o disegni equivalenti, esegue interventi di particolare precisione per l’aggiustaggio, manutenzione e riparazione di macchine, impianti ed attrezzature

– operaia/o specializzata/o addetta/o alla riparazione di macchine distributrici di cibi e bevande, intendendosi per tale la lavoratrice/il lavoratore che in base ad indicazioni, per schemi o disegni equivalenti, esegue interventi di particolare precisione per l’aggiustaggio, manutenzione e riparazione di macchine per la distribuzione di cibi e bevande;

– nelle aziende di banqueting e catering, l’addetta/o all’attività di produzione di pasti, alla movimentazione, all’allestimento e disallestimento dello spazio di cucina, anche qualora sia conducente di automezzi leggeri collegati allo svolgimento del servizio;

– nelle aziende di banqueting e catering, la cameriera/il cameriere, intendendosi per tale la lavoratrice o il lavoratore anche addetta/o alla movimentazione, all’allestimento e disallestimento del servizio, anche qualora sia conducente di automezzi leggeri collegati allo svolgimento del servizio;

– referente di magazzino;

– altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.

LIVELLO QUINTO

Appartengono a questo livello le lavoratrici e i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro e cioè:

– Cassiera/e bar, ristorante, self-service, tavola calda, pasticceria, gelateria;

– Cassiera/e mensa aziendale;

– Magazziniera/e;

– centralinista;

– altri impiegati d’ordine;                                         

– Dispensiere;

– Cantiniera/e;

– Banconiera/e di gelateria, pasticceria, intendendosi per tale colei/colui che esplica prevalentemente operazioni di vendita nel negozio o nel reparto annesso a pubblico esercizio in quanto il proprietario non attenda normalmente alla vendita;

– Banconiera/e di tavola calda, chiosco di stazione;

– operaia/o qualificata/o, intendendosi per tale la lavoratrice/il lavoratore che sulla base di dettagliate indicazioni esegue lavori di normale difficoltà nella riparazione e manutenzione di macchine, impianti ed attrezzature;

– nelle aziende di banqueting e/o catering, addetta/o alla movimentazione, all’allestimento e al disallestimento del servizio, anche qualora sia conducente di automezzi leggeri collegati allo svolgimento del servizio;

– sfoglina/o, intendendosi per tale colei/colui che appronta pasta fresca, tortellini, ravioli, etc.;

– addetta/o al prelievo e al versamento di denaro dalle macchinette distributrici di cibo e bevande;

– addetta/o al caricamento delle macchinette distributrici di cibi e bevande nonché alla piccola riparazione e manutenzione;

– Cameriera/e bar, tavola calda, self-service;

– Demi chef de rang laddove il servizio di sala sia organizzato in ranghi;

– Barista;

– guardarobiera/e non consegnatario;

– seconda/o cuoca/o mensa aziendale, intendendosi per tale colei/colui che, in subordine ad un/a cuoco/a e/o in sua assenza, procede all’approntamento dei pasti sulla base del lavoro già predisposto.

– addetta/o al controllo accessi di sede o di filiale, addetta/o alla sicurezza all’interno di locali notturni, sale da ballo e attività similari (D.M. 6 ottobre 2009);

– conducente di automezzi leggeri, intendendosi per tale quel/la lavoratore/lavoratrice che, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, venga adibito alla conduzione di automezzi o autoveicoli per uso speciale o trasporti specifici, di peso complessivo a pieno carico fino a tremilacinquecento chilogrammi, autoveicoli per trasporto promiscuo e autovetture trainanti rimorchi leggeri, motoveicoli con peso a vuoto superiore a quattrocento chilogrammi;

– operatrice/operatore pizza, intendendosi per tale la lavoratrice/il lavoratore che presta la propria attività in aziende nelle quali la natura e la struttura del servizio di ristorazione, per la semplicità dei modelli organizzativi adottati, ovvero per i processi operativi standardizzati, non ha caratteristiche tali da richiedere l’impiego delle figure professionali previste ai livelli superiori, in quanto, sulla base delle specifiche fornite e di limitate ricette, provvede alla preparazione e cottura di impasti già predisposti, alla somministrazione, alle operazioni di cassa e riassetto della postazione di lavoro e delle relative attrezzature;

– operatrice/operatore della ristorazione commerciale organizzata in catena (art. 1 par. III lettera A) intendendosi per tale la lavoratrice/il lavoratore che presta la propria attività in aziende nelle quali la natura e la struttura del servizio di ristorazione, per la semplicità dei modelli organizzativi adottati, ovvero per i processi operativi standardizzati, non ha caratteristiche tali da richiedere l’impiego delle figure professionali previste ai livelli superiori, in quanto, sulla base delle specifiche fornite, provvede alla preparazione e/o cottura di alimenti già predisposti, alla somministrazione, alle operazioni di cassa e riassetto della postazione di lavoro e delle relative attrezzature;

– altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.

LIVELLO SESTO SUPER

Appartengono a questo livello le lavoratrici e i lavoratori in possesso di adeguate capacità tecnico-pratiche, comunque acquisite, che eseguono lavori di normale complessità e cioè:

– commis di cucina, sala e bar tavola calda, self service che abbia, comunque, acquisito pluriennale esperienza o pratica di lavoro nella esecuzione delle relative mansioni;

– addetta/o servizi mensa con almeno 15 mesi di anzianità nel settore;

– altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.

LIVELLO SESTO

Appartengono a questo livello le lavoratrici e i lavoratori che svolgono attività che richiedono un normale addestramento pratico ed elementari conoscenze professionali e cioè:

– addetta/o al confezionamento di buffet stazione e pasticceria;

– seconda/o banconiera/e pasticceria, intendendosi per tale colei/colui le cui prestazioni promiscue, svolgendosi subordinatamente alle direttive ed al controllo del datore di lavoro o del personale qualificato di categoria superiore, non siano prevalentemente di vendita, ma di confezione, consegna della merce, riordino del banco;

– commis di cucina, sala, bar, tavola calda, self service (compresi ex aiuti in genere p.e.);

– commis di bar (ex aiuto barista), intendendosi per tale colei/colui che esplica mansioni di ausilio nei riguardi del personale di categoria superiore, eccezione fatta per quelle attività che siano attinenti all’uso delle macchine da caffè ed alle operazioni di mescita delle bevande alcoliche o superalcoliche

– addetta/o alla stiratura;

– addetta/o di lavanderia;

– guardiana/o notturna;

– addetta/o servizi mensa con meno di 15 mesi di anzianità nel settore;

– addetta/o alle consegne con o senza mezzi di locomozione;

– Guardarobiera/e clienti (vestiarista);

– altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.

Clausola transitoria di raccordo relativa all’addetto servizi mensa 

Per il personale con mansioni di addetto servizi mensa, in forza alla data del 1° giugno 2024 e inquadrato al 6° livello con anzianità di settore pari o superiore a 12 mesi, è riconosciuto il passaggio automatico al sesto livello super a far data dal 1° luglio 2024.

Per il personale con mansioni di addetto servizi mensa, in forza alla data del 1° giugno 2024 e inquadrato al 6° livello con anzianità di settore superiore a 6 mesi, è riconosciuto il passaggio automatico al sesto livello super dal mese successivo al compimento del dodicesimo mese.

LIVELLO SETTIMO

Appartengono a questo livello le lavoratrici e i lavoratori che svolgono semplici attività anche con macchine già attrezzate e cioè:

– personale di fatica e/o pulizia addetto alla sala, cucina, office, magazzino e relative dotazioni (compresi le interne/gli interni di cucina bar e ristoranti);

– Lavatrice/Lavatore catering;

– altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.

Articolo 55 – Disposizioni applicative

(1) La qualifica di capo presuppone la presenza di dipendenti di qualifica inferiore.

(2) In ogni esercizio il numero dei commis di bar (ex aiuto baristi) non potrà superare le proporzioni appresso indicate:

pubblico esercizio avente da due a cinque bariste/baristi: un commis di bar (ex aiuto barista) ogni due bariste/baristi;

pubblico esercizio avente 6 o più bariste/baristi: un commis di bar (ex aiuto barista) ogni tre bariste/baristi.

Ai fini di cui sopra, nel computo del numero delle/dei bariste/baristi va considerato anche il/la capo-barista sempre che svolga la sua attività al banco.

Articolo 56 – Valorizzazione della professionalità

Le parti convengono di istituire una Commissione Paritetica per approfondire i temi connessi alla classificazione del personale, con particolare riferimento alla necessità di adeguamento ai processi di trasformazione tecnologica e organizzativa in atto ed ai processi di sviluppo orizzontale e verticale della professionalità. I risultati di tale approfondimento dovranno essere portati a conoscenza delle parti stipulanti il CCNL sei mesi prima della scadenza.

Articolo 57 – Inquadramento

(1) L’inquadramento dele lavoratrici e i lavoratori è effettuato secondo le declaratorie generali, qualifiche e profili professionali di cui all’articolo 54 e secondo quanto previsto nelle parti speciali del presente Contratto.

(2) Nel caso in cui dovessero identificarsi, a livello territoriale, mansioni non riconducibili alle qualifiche previste, l’inquadramento sarà esaminato, sulla base delle declaratorie, dalle competenti Organizzazioni territoriali ed in caso di mancata soluzione la questione sarà demandata alle rispettive Organizzazioni Nazionali.

(3) Salvo le materie espressamente modificate dal presente Contratto, la nuova classificazione unica non modifica le norme contenute nel Contratto nazionale di lavoro 13 marzo 1970 per le aziende pubblici esercizi, nel Contratto nazionale di lavoro 26 giugno 1974 per gli stabilimenti balneari, nonché nei rispettivi Contratti nazionali di lavoro precedenti per i relativi periodi in vigore riguardanti i diversi trattamenti del personale con mansioni impiegatizie e del personale con mansioni non impiegatizie (allegato P al CCNL Turismo 30 maggio 1991).

(4) I diversi trattamenti di cui al precedente capoverso conservano la loro efficacia sia nell’ambito di ciascun istituto e delle singole norme che nell’ambito dell’intero Contratto.

(5) La nuova classificazione non modifica inoltre la sfera di applicazione di leggi, regolamenti e norme amministrative che comportano differenziazioni tra mansioni impiegatizie e mansioni non impiegatizie richiamate e non richiamate nei contratti nazionali di lavoro sopra citati, quali il trattamento per richiamo alle armi, l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro ed ogni altra norma in vigore o emananda.

(6) Con riferimento a quanto precede, per i dipendenti da Alberghi Diurni si fa riferimento, ai fini dei diversi trattamenti previsti dai precedenti Contratti e dalla legge per il personale con mansioni impiegatizie e per il personale con mansioni non impiegatizie, alla classificazione di cui all’allegato P del CCNL Turismo 30 maggio 1991.

(7) Le parti stipulanti si danno reciprocamente atto che quanto sopra ha rappresentato il comune presupposto per la stipulazione delle norme di classificazione unica: pertanto eventuali azioni giudiziarie intese ad ottenere l’estensione dei trattamenti normativi ed economici oltre i limiti stabiliti nella presente sede di contrattazione e sopra indicati, avranno come conseguenza l’automatico e corrispettivo scioglimento delle Organizzazioni Imprenditoriali firmatarie e con esse delle aziende rappresentate dalle obbligazioni in tale presupposto assunte.

Articolo 58 – Passaggi di qualifica

(1) La prestatrice/Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori la prestatrice/il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta; l’assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo non superiore a tre mesi.

Articolo 59 – Mansioni promiscue

In caso di mansioni promiscue si farà riferimento all’attività prevalente, tenendo conto di quella di maggior valore professionale, sempre che venga abitualmente prestata, non si tratti di un normale periodo di addestramento e non abbia carattere accessorio o complementare.

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