135 – Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge “Infrazioni” (D.L. n. 131/2024)
18 Settembre 2024
CIRCOLARE n. 135 del 17 settembre 2024 Prot. n. 630 FR-FF/bf
OGGETTO: Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge “Infrazioni” (D.L. n. 131/2024)
Il Decreto Legge n. 131/2024 prevede misure volte a ridurre le procedure di infrazione avviate nei confronti dello Stato italiano.
Per quel che concerne il tema delle concessioni balneari, il provvedimento prevede:
- la proroga al 30.09.2027 delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l’esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive;
- la possibilità di differire, non oltre il 31.03.2028, il sopra citato termine di scadenza in presenza di ragioni oggettive che impediscano la conclusione della procedura selettiva per la nuova concessione;
- che le gare ad evidenza pubblica per le nuove concessioni (con durata tra i 5 e i 20 anni) dovranno svolgersi nel rispetto dei principi europei di libera concorrenza;
- che in caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario (i) potrà essere ordinato al concessionario uscente la demolizione, a sue spese, delle opere non amovibili autorizzate e realizzate dal medesimo, e (ii) dovrà esser riconosciuto in favore del concessionario uscente un indennizzo pari al valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione e a quanto necessario per garantire al concessionario uscente un’equa remunerazione sugli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni.
Di seguito le disposizioni in materia di lavoro: - qualora il datore di lavoro metta a disposizione del lavoratore stagionale di un paese terzo un alloggio non idoneo/non proporzionale alla retribuzione, o qualora trattenga il canone direttamente dalla retribuzione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 350 a 5.500 euro per ogni lavoratore straniero;
- possibilità per il giudice, in caso di trasformazione di contratto da tempo determinato a contratto a tempo indeterminato, di prevedere un risarcimento del danno superiore a 12 mensilità, qualora il lavoratore dimostri il maggior danno subito.
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