011 – Circolare INPS n. 109 del 27 dicembre 2023 – Indennità una tantum per lavoratori a tempo parziale ciclico
19 Gennaio 2024
CIRCOLARE n. 11 del 19 gennaio 2024 Prot. n. 29 FF/mr
OGGETTO: Circolare INPS n. 109 del 27 dicembre 2023 – Indennità una tantum per lavoratori a tempo parziale ciclico
Indennità una tantum per l’anno 2022 a favore dei lavoratori a tempo parziale ciclico: per i lavoratori interessati che hanno presentato la domanda per l’indennità una tantum 2022 nell’anno 2023, il controllo relativo alla non titolarità di altro rapporto di lavoro, di trattamento pensionistico diretto, nonché quello relativo alla non percezione dell’indennità NASpI, viene effettuato non alla data di presentazione della domanda, bensì alla data del 30 novembre 2022. Indennità una tantum per l’anno 2023 a favore dei lavoratori a tempo parziale ciclico: per essere beneficiari dell’indennità, il lavoratore deve fare valere un periodo continuativo di non lavoro di almeno un mese e nel complesso un periodo di non lavoro non inferiore a sette settimane e non superiore a venti settimane. Per periodo continuativo di un mese si intende un arco temporale pari a quattro settimane;il lavoratore è da intendersi percettore di NASpI anche nell’ipotesi in cui – alla data di presentazione della domanda di indennità una tantum – sia titolare della prestazione NASpI ma questa sia stata sospesa a seguito di rioccupazione con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata pari o inferiore a sei mesi, nonché nell’ipotesi in cui la prestazione sia stata sospesa perché l’assicurato è percettore dell’indennità di malattia o maternità;l’indennità una tantum è incompatibile con erogazioni di natura pensionistica, nonché con l’APE sociale. L’indennità in argomento è, invece, cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità;la misura, erogata da parte dell’INPS, non concorre alla formazione del reddito e, per il periodo di fruizione della stessa, non è riconosciuto l’accredito di alcuna contribuzione figurativa. |
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