Incentivo post pensionamento: l’INPS fornisce le modalità operative
17 Gennaio 2024
Con il messaggio INPS n. 4558 del 19 dicembre 2023, l’INPS comunica le istruzioni operative per la fruizione dell’incentivo al posticipo del pensionamento, previsto dall’art. 1 comma 283 della Legge di Bilancio 2023 (Circolare FIPE n. 192/2022).
In caso in cui il dipendente, che abbia maturato i requisiti minimi di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 41 anni, scelga di rinunciare al versamento dei contributi per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a proprio carico:
- il datore di lavoro è sollevato dall’obbligo di versamento contributivo della quota IVS a carico del lavoratore che ha esercitato la facoltà in parola. Resta fermo, invece, l’obbligo di versamento contributivo della quota IVS a carico del datore di lavoro;
- gli importi corrispondenti alla quota di contribuzione IVS a carico del lavoratore sono erogati direttamente al lavoratore dipendente con la retribuzione. Le somme così corrisposte sono imponibili ai fini fiscali ma non ai fini contributivi;
- consegue un abbattimento totale della contribuzione IVS dovuta dal lavoratore, ivi compreso l’eventuale contributo aggiuntivo IVS.
Per maggiori informazioni, consulta il messaggio INPS, qui.