Contributi dovuti nei comuni dell’Emilia Romagna colpiti da eccezionale maltempo: l’INPS fornisce chiarimenti sulla proroga del termine per i versamenti

17 Gennaio 2024

Con il messaggio n. 4561 del 19 dicembre 2023, l’INPS ha fornito chiarimenti sui versamenti dei contributi sospesi per i territori dell’Emilia Romagna colpiti da eccezionale maltempo, a seguito della proroga del termine per i versamenti al 10 dicembre.

Per i datori di lavoro, il versamento dei contributi sospesi da effettuarsi entro il 10 dicembre 2023 in unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, deve essere effettuato con il modello “F24”, seguendo le indicazioni contenute nella circolare INPS n. 67/2023.

Per i lavoratori autonomi (tra cui i commercianti), l’INPS rinvia alla circolare INPS n. 67/2023 e nel messaggio INPS n. 2900 del 7 agosto 2023. Inoltre, l’Istituto specifica che, per il versamento di quanto dovuto in unica soluzione alla scadenza del 10 dicembre 2023, è necessario utilizzare i modelli di pagamento originariamente predisposti e messi a disposizione nel mese di maggio 2023.

Con il messaggio n. 4568 del 19 dicembre 2023, l’INPS ha fornito chiarimenti circa il differimento dei termini relativi al versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per le province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato.

Il differimento riguardava i versamenti dovuti dai soggetti che, alla data del 2 novembre 2023, avevano la residenza o la sede legale oppure la sede operativa nei Comuni ubicati nelle province in oggetto e riguarda, nello specifico datori di lavoro e lavoratori autonomi (tra cui commercianti). I predetti versamenti contributivi, in scadenza nel periodo dal 2 novembre 2023 al 17 dicembre 2023,sono stati automaticamente differiti al 18 dicembre 2023 senza sanzioni e interessi.

La disposizione in argomento riguardava, in particolare, i versamenti afferenti a:

– dichiarazioni mensili dei datori di lavoro privati, relative ai periodi retributivi riferiti alla mensilità di ottobre 2023 e novembre 2023;

– contributi dovuti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali sul minimale di reddito imponibile per il terzo trimestre 2023 e il secondo acconto di contribuzione sul reddito eccedente il minimale per l’anno 2023;

Per maggiori informazioni, consulta qui il messaggio INPS n. 4561 e il messaggio INPS n. 4568.

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