Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 – novità in materia di dehors e diritti d’autore
È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022, che contiene importanti novità in materia di dehors e diritti d’autore.
La sopracitata legge, infatti, in accoglimento delle istanze della Federazione, prevede:
- la proroga al 31 dicembre 2024 dell’efficacia temporale della disciplina di semplificazione autorizzatoria in materia dehors. Fino a tale data, pertanto, l’installazione dei dehors da parte dei P.E. continuerà a non necessitare delle autorizzazioni paesaggistica e culturale (art. 11, comma 8);
- una modifica alla legge sul diritto d’autore, stabilendo che la concessione delle licenze avvenga a condizioni economiche proporzionate alla rappresentatività degli organismi di gestione collettiva (SIAE e LEA). AGCOM, con proprio regolamento, dovrà definire i criteri per la misurazione della rappresentatività (art. 20).
Trattasi di due importanti tematiche che la Federazione ha presidiato con costanti interlocuzioni con le forze politiche e con le istituzioni coinvolte, nonché partecipando alle Audizioni istituzionali presso la IXª Commissione (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato (in data 19 settembre) e presso AGCOM (lo scorso 20 giugno).
Oltre alle richiamate disposizioni di forte rilievo per la categoria dei Pubblici Esercizi, la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 contiene ulteriori norme di potenziale interesse, tra cui:
Ø l’art. 11, commi da 1 a 7 in materia di concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche (assegnazione delle concessioni per una durata di dieci anni, sulla base di procedure selettive, nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità, trasparenza e pubblicità);
Ø l’art. 12, comma 2, riguardante le vendite promozionali e sottocosto, che prevede che l’impresa presenti in via telematica, allo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) del Comune dove l’esercente ha la sede legale dell’impresa un’unica comunicazione con le date e l’indicazione di tutti gli esercizi coinvolti;
Ø l’art. 18, che attribuisce all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) le funzioni di vigilanza in ordine alla disciplina dei mercati equi e contendibili nel settore digitale di cui al Regolamento (UE) 2022/1925 (“Digital Markets Act”). In estrema sintesi, tale atto normativo – entrato in vigore il 1° novembre 2022 – introduce una serie di obblighi e divieti per i c.d. gatekeepers, vale a dire i fornitori di servizi di piattaforme di base, quali social, browser, motori di ricerca, servizi di messaggistica, con l’obiettivo di contrastare abusi di posizione dominante. L’art. 6, paragrafo 5, prevede che “il gatekeeper non tratta in modo più favorevole, per quanto riguarda il posizionamento e la relativa indicizzazione e scansione, i servizi e i prodotti offerti dal gatekeeper stesso rispetto a servizi o prodotti analoghi di terzi. Il gatekeeper applica condizioni trasparenti, eque e non discriminatorie a tale classificazione“. La novella normativa potrebbe avere anche un impatto sui Pubblici Esercizi, ad esempio con riferimento al posizionamento delle imprese di ristorazione nei risultati di ricerca delle piattaforme online (es. google);
Ø l’art. 21 che, in materia di autorizzazione paesaggistica, stabilisce che le disposizioni modificative e integrative del DPR n. 31/2017 (testo normativo che individua gli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata) – previste dall’art. 26, comma 13 della L. n. 118/2022 – dovranno essere adottate entro il 27 agosto 2024 (in luogo del termine originariamente previsto e ormai scaduto del 27.02.2023).
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